Sentenza n. 8114/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare del provvedimento M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 01-07-2025, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato escluso dal Concorso interno, per titoli ed esami, a 56 posti per l’ammissione al 24° corso dell’Esercito per l’immissione nel ruolo dei Marescialli della stessa Forza Armata indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2024 0738242 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 19 dicembre 2024 (doc. 1 ric.); Per quanto occorrer possa, dell’art. 11, comma 4 del citato Decreto Dirigenziale nella parte in cui non prevede e/o consente di differire l’accertamento dell’idoneità attitudinale per cause diverse e/o ulteriori alla condizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o di malattia e/o laddove non assimila l’evento luttuoso alla malattia (doc. 2 ric.); di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso interno per l'ammissione al 24° corso dell'Esercito per l'immissione nel ruolo dei Marescialli, disposta dopo lo svolgimento delle prove di recupero
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva superato le prime prove concorsuali ed era stato convocato per l'accertamento dell'idoneità attitudinale e per le prove fisiche. Il giorno precedente alla convocazione era deceduto il nonno; per tale ragione il Comando di appartenenza gli aveva concesso una licenza straordinaria per lutto di quattro giorni, impedendogli di partecipare alla sessione originaria. L'Amministrazione aveva successivamente ammesso il candidato alla sessione di recupero prevista per i candidati impossibilitati a sostenere le prove, che egli aveva superato conseguendo l'idoneità. Solo in seguito il Ministero lo aveva escluso, ritenendo che il lutto familiare non rientrasse tra le cause tassative di differimento previste dal bando. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, ragionevolezza e parità di trattamento, nonché l'illegittimità dell'interpretazione restrittiva della lex specialis, sostenendo che il grave evento luttuoso fosse equiparabile, anche per le sue ripercussioni psicologiche, alla temporanea inidoneità al servizio militare o alla malattia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto contraddittoria la condotta dell'Amministrazione, che dapprima aveva riconosciuto la gravità dell'evento concedendo la licenza straordinaria per lutto, poi aveva ammesso il candidato alle prove di recupero e infine lo aveva escluso dopo che aveva superato tali prove. Tale comportamento aveva ingenerato nel candidato un'aspettativa qualificata, legittima e incolpevole circa la regolarità della sua partecipazione alle fasi conclusive del concorso. Il Collegio ha ravvisato la violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché del divieto di contraddittorietà con il proprio precedente comportamento. La mancata espressa previsione del lutto familiare tra le cause di differimento non imponeva necessariamente l'esclusione, poiché una lettura del bando conforme a buona fede e al favor partecipationis consentiva di equiparare il grave evento luttuoso alle cause espressamente contemplate. L'ammissione alla prova suppletiva non violava la parità di trattamento, essendo una misura proporzionata, fondata su circostanze oggettive e verificabili, applicabile ai candidati impediti senza colpa e inidonea a determinare un vantaggio competitivo. È stato annullato il provvedimento di esclusione, con stabilizzazione della posizione del ricorrente nella graduatoria finale degli idonei non vincitori e riconoscimento del diritto a permanervi. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborsi.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
collaborazione e buona fede
I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede; l'Amministrazione non può adottare una condotta contraddittoria rispetto alle proprie precedenti determinazioni, quando queste abbiano ingenerato un affidamento qualificato e incolpevole.
art. 11, comma 4, del bando di concorso
l’accertamento dell’idoneità attitudinale non potrà essere sostenuto dai candidati che si trovino nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia. (…) potrà essere prevista un’eventuale prova di recupero esclusivamente per i suddetti candidati impossibilitati a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale nel giorno di prevista convocazione
La clausola non è stata interpretata come ostativa in ogni caso al differimento per un grave lutto familiare; secondo il TAR, una lettura conforme a buona fede e al favor partecipationis consente di considerare tale evento, ove oggettivo e non imputabile al candidato, equiparabile alle cause espressamente previste.
art. 10, comma 3, del bando di concorso
a causa di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o malattia e all’uopo autorizzati
La previsione della sessione di recupero deve essere applicata in modo coerente con i principi di buona fede, ragionevolezza e favor partecipationis, senza trasformare l'ammissione già disposta dall'Amministrazione in una causa di esclusione postuma priva di adeguata coerenza.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione, dopo avere valutato una causa di impedimento del candidato e averlo ammesso a una sessione di recupero, consente lo svolgimento delle prove e ne riconosce l'esito positivo, non può successivamente escluderlo per la medesima causa sulla base di un'interpretazione incompatibile con la propria precedente condotta, se tale comportamento ha ingenerato un affidamento qualificato e incolpevole.
- Nei concorsi pubblici, le clausole della lex specialis relative alle cause di differimento delle prove devono essere interpretate secondo buona fede, ragionevolezza e favor partecipationis, quando ciò non alteri la parità di trattamento né attribuisca un vantaggio competitivo al candidato.
- Un grave evento luttuoso, immediatamente precedente alla prova e comprovato da circostanze oggettive, può essere considerato, ai fini del differimento di una prova concorsuale, equiparabile alla malattia o alla temporanea inidoneità quando produca un impedimento non imputabile al candidato e renda irragionevole pretenderne la partecipazione alla sessione originaria.
- L'ammissione a una prova suppletiva non viola di per sé la parità di trattamento quando è fondata su un impedimento oggettivo, verificabile e non colpevole, è applicabile secondo criteri generali e non determina un vantaggio competitivo rispetto agli altri candidati.
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