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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05622/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina dall'opposizione a una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, relativi al transito in una corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Gli opponenti deducevano, in sostanza, l'inefficacia di precedenti decisioni favorevoli, l'inutilizzabilità in appello di una consulenza tecnica svolta in altro giudizio, l'inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso e la mancata o insufficiente pubblicizzazione della riattivazione della corsia, oltre al difetto dell'elemento psicologico e a profili relativi all'apparato di rilevazione automatica Sirio Ves. Il Tribunale aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo la segnaletica adeguata, la riattivazione della corsia adeguatamente pubblicizzata e non necessaria una periodica verifica dell'apparato, limitato a fotografare i veicoli in transito. In cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: violazione del giudicato esterno; violazione dell'art. 345 c.p.c. per la CTU di altro processo; omesso esame di documenti sulla segnaletica; mancato uso di presunzioni per dimostrare l'inadeguatezza della segnaletica; erronea distribuzione dell'onere della prova; difetto dell'elemento psicologico; omessa considerazione della questione sull'autorizzazione dell'apparato Sirio Ves e non sulla sua taratura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati o non autosufficienti tutti i motivi. Ha osservato che il preteso giudicato esterno riguardava verbali e fatti diversi; che la CTU di altro giudizio, pur producibile, non era automaticamente utilizzabile e comunque i ricorrenti non avevano specificato la sua decisività; che il Tribunale aveva già esaminato la documentazione sulla segnaletica e correttamente valutato i fatti; che, quando si contesta non l'inesistenza ma l'inadeguatezza della segnaletica, l'onere probatorio grava sull'opponente; che nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa, superabile solo con prova dello scusabile errore, qui escluso per l'adeguata pubblicizzazione della riattivazione della corsia; che il motivo sull'autorizzazione dell'apparecchio era nuovo e comunque il sistema di video-ripresa poteva essere utilizzato per rilevare le violazioni senza ulteriore autorizzazione. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese in favore di Roma Capitale e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    è richiamato per escludere l'utilizzabilità automatica in appello di una consulenza tecnica acquisita in altro giudizio, specie se contestata dalla controparte e non specificamente indicata come decisiva.

  • art. 3 L. n. 689 del 1981

    nelle violazioni amministrativamente sanzionate è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, che deve provare di avere agito senza colpa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'atto sui presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è opponibile solo se riguarda la medesima fattispecie concreta; decisioni relative a verbali o fatti diversi non spiegano efficacia nel nuovo giudizio.
  • La prova di altro processo può essere acquisita e valutata dal giudice, ma la sua utilizzazione non è automatica e deve essere sorretta da specifica allegazione della rilevanza nel giudizio in corso.
  • Quando l'opponente a una sanzione amministrativa deduce l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria grava sull'amministrazione; quando deduce la sola inadeguatezza o insufficienza, l'onere probatorio resta a carico dell'opponente.
  • Nelle sanzioni amministrative la colpa è presunta: l'interessato deve dimostrare che l'errore sulla norma o sulla situazione di fatto era scusabile, sulla base di circostanze concrete che rendessero inevitabile la condotta tenuta.
  • La mancata specificazione del fatto decisivo e della sua incidenza concreta rende inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, specie quando il giudice di merito abbia già esaminato e valutato il materiale istruttorio allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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