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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13115/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni commerciali con fornitore di Hong Kong, quindi con operatore situato in Paese rientrante nella disciplina cd. black list di cui all'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986 ratione temporis vigente. La società aveva contestato l'accertamento sostenendo che le merci erano effettivamente importate, sdoganate e rivendute, e che l'interesse economico era comprovato dal basso costo di acquisto. I due motivi di ricorso per cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 24, 53 e 111 Cost., dell'art. 63 TFUE, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata la ricorrenza dei requisiti per disapplicare il regime di sfavore e che, in realtà, nessuno avesse contestato né l'effettività delle operazioni né l'interesse economico dell'importazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR Toscana, la quale aveva applicato i principi consolidati in materia di costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: per la deducibilità occorre provare sia l'effettiva operatività della società estera sia l'effettivo interesse economico dell'operazione e la sua concreta esecuzione. La Corte ha osservato che la valutazione compiuta dal giudice di merito era un accertamento in fatto, sorretto da motivazione conforme ai principi di legittimità, e che le censure del ricorso miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disciplina, ratione temporis vigente, consente la deduzione dei costi verso operatori situati in Paesi a fiscalità privilegiata solo se il contribuente provi l'effettiva attività commerciale del fornitore estero oppure l'effettivo interesse economico dell'operazione e la sua concreta esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti per superare il regime di indeducibilità grava sul contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure non possono trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 63 TFUE

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 1 del Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Meniona il rito camerale e la possibilità di conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di costi derivanti da operazioni con controparti stabilite in Paesi a fiscalità privilegiata, la deducibilità è subordinata alla prova dell'effettiva operatività del fornitore estero oppure dell'effettivo interesse economico dell'operazione e della sua concreta esecuzione.
  • Non è sufficiente, per dimostrare l'effettivo svolgimento di attività economica del soggetto estero, produrre documenti formali quali atto costitutivo, bilancio o iscrizione al registro imprese; occorrono elementi concreti idonei a comprovare l'effettiva struttura operativa.
  • Per dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione non basta il mero basso prezzo della merce, ma occorre una valutazione complessiva delle caratteristiche dell'approvvigionamento, incluse qualità, tempestività delle consegne e comparazione con alternative di mercato.
  • Quando la censura investe la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile in cassazione se si risolve nella richiesta di una nuova apprezzamento del materiale istruttorio.
  • L'accertamento sulla sussistenza dei presupposti per la deduzione di costi black list è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.

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