Sentenza del 27/04/2018 n. 10197 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la sentenza della CTR del Lazio che aveva negato la detrazione IVA relativa a una fattura del 1997, ritenendo non provata l'effettività dell'operazione e quindi fittizia la fattura. Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 523, comma 5, c.p.p., sostenendo che nel giudizio di rinvio non le fosse stata data la parola per ultima. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 384 c.p.c. e l'insufficiente motivazione, sostenendo che la CTR avesse travisato la precedente sentenza della Cassazione, trasformando un principio di diritto in un vincolo sul merito della prova.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il rinvio alle norme del codice di procedura penale previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 633/1972 riguardi l'accertamento e le sanzioni, non la fase processuale tributaria. Non è stata quindi riconosciuta, nel processo tributario, una nullità per il mancato intervento finale della parte secondo l'art. 523, comma 5, c.p.p.; inoltre, la società non aveva adeguatamente documentato la violazione né dimostrato uno specifico pregiudizio. È stato invece accolto il secondo motivo: la CTR aveva erroneamente ritenuto che la precedente sentenza di Cassazione avesse già stabilito la fittizietà dell'operazione. La Cassazione aveva soltanto escluso che alcuni elementi, come l'archiviazione penale e la contabilizzazione della fattura, fossero di per sé sufficienti a provare l'effettività dell'operazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 75, comma 1
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale...
Il rinvio al codice penale e al codice di procedura penale è limitato alla fase di accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, soprattutto nella fase amministrativa e precontenziosa; non si estende automaticamente alla fase del processo tributario.
D.P.R. n. 633/1972, art. 59
I ricorsi sono regolati secondo le norme del contenzioso tributario.
La fase processuale è disciplinata dalle regole proprie del contenzioso tributario, con conseguente distinzione rispetto al processo penale.
Codice di procedura penale, art. 523, comma 5
L'imputato ed il difensore devono, a pena di nullità, avere la parola per ultimi, se la domandano.
La garanzia, prevista per il processo penale, non è automaticamente applicabile al processo tributario mediante il generico rinvio dell'art. 75 del D.P.R. n. 633/1972.
Codice di procedura civile, art. 384
Il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma deve svolgere autonomamente la valutazione dei fatti e delle prove non definitivamente accertati.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario non si possono applicare automaticamente le garanzie e le nullità previste dal processo penale: occorre una specifica previsione normativa o una disciplina tributaria compatibile.
- Chi deduce una violazione processuale deve indicare e documentare concretamente l'irregolarità, ad esempio riportando il verbale d'udienza, e deve dimostrare il pregiudizio subito quando non sia previsto diversamente dalla legge.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto, ma non può considerare già decisi fatti o profili di merito che la Cassazione non abbia effettivamente accertato.
- La contestazione di fatture ritenute fittizie richiede una valutazione complessiva delle prove: gli elementi utilizzati dall'amministrazione devono essere esaminati e il contribuente deve poter dimostrare l'effettività delle operazioni.
- La contabilizzazione della fattura o l'archiviazione di un procedimento penale, considerate isolatamente, non provano necessariamente l'effettività dell'operazione; il loro valore deve essere valutato insieme agli altri elementi disponibili.
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