Cassazione Penale, Ordinanza n. 11201/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 494 c.p. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, oltre a un cenno al trattamento sanzionatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e generici, in gran parte meramente ripetitivi di doglianze già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo sulla particolare tenuità del fatto era una pedissequa reiterazione di censure già esaminate e respinte in appello, quindi privo di specificità; ugualmente generico era il riferimento al trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è stato reputato parimenti inammissibile perché formulato in termini vaghi e privo di una concreta dimostrazione della meritevolezza dell'attenuante. Anche la doglianza sulla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno è stata dichiarata aspecifica, poiché la Corte territoriale aveva chiarito che la subordinazione era obbligatoria in quanto seconda concessione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata in appello e non specificamente censurata in cassazione.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata riconosciuta; la doglianza è stata ritenuta generica e priva di specifica dimostrazione della sua ricorrenza.
particolare tenuità del fatto
La relativa richiesta è stata dichiarata inammissibile perché proposta con motivi già disattesi in appello e non specificamente critici rispetto alla sentenza impugnata.
sospensione condizionale della pena
La subordinazione al risarcimento del danno è stata ritenuta corretta poiché indicata come obbligatoria dalla Corte di merito, trattandosi di seconda concessione.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a riprodurre, senza confronto critico specifico, le censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
- La doglianza sul mancato riconoscimento di una causa di speciale favore, come la particolare tenuità del fatto, deve individuare puntualmente gli errori della motivazione impugnata e non può risolversi in affermazioni apodittiche o generiche.
- La richiesta di applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità richiede l'indicazione concreta degli elementi fattuali che ne sorreggono la concedibilità; in difetto, il motivo è aspecifico.
- Quando la subordinazione della sospensione condizionale a un adempimento è imposta dalla legge o conseguente a una seconda concessione, la censura che la contesti è infondata se non si confronta con tale ratio decidendi.
- La genericità e l'aspecificità del ricorso per cassazione determinano l'inammissibilità del gravame, con le conseguenze economiche previste.
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