Sentenza del 10/02/2021 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Deducibilità costi derivanti dagli acquisti in paesi della black list - Condizioni - Art. 110, co. 10 e 11 del d.P.R. 917/86 (come modificato dalla l. 296/06) - Omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi - Indeducibilità - Esclusione - Conseguenze dell'omissione - Irrogazione della sanzione ex art. 8, co. 3 bis del d.lgs. 471/92 (introdotto dalla l. 296/06) - È tale - Applicabilità retroattiva della sanzione - Legittimità - Ratio - Favor rei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES dei costi derivanti da acquisti in paesi della "black list" dopo la modifica normativa introdotta dalla legge 296/2006 agli artt.110, commi 10 e 11 del d.P.R. 917/86. In particolare era in discussione se l'omessa separata indicazione in dichiarazione comportasse l'indeducibilità dei costi ovvero l'applicazione di una sanzione (art.8, co.3-bis d.lgs.471/92), e se tale sanzione potesse essere applicata retroattivamente alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della l.296/06.
La decisione
La Corte ha stabilito che, a seguito della modifica normativa, la deducibilità dei costi non è più subordinata alla separata indicazione in dichiarazione: l'omessa indicazione non determina l'indeducibilità ma l'irrogazione della sanzione prevista dall'art.8, co.3-bis del d.lgs.471/92. Tale sanzione può essere applicata anche retroattivamente alle violazioni anteriori all'entrata in vigore della l.296/06 perché la nuova disciplina è più favorevole per il contribuente (principio favor rei), quindi non si configura una violazione del principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie. (Riferimento: Cass. n.25459/2018).
Norme richiamate
d.P.R. 917/86 (TUIR), art.110, commi 10 e 11
Dopo la modifica introdotta dalla l.296/2006 la mancata separata indicazione in dichiarazione non determina più l'indeducibilità dei costi relativi ad operazioni con paesi black list, ma costituisce illecito formale sanzionato dall'art.8 co.3-bis del d.lgs.471/92.
d.lgs. 471/92, art.8, co.3-bis
La norma prevede la sanzione per l'omessa indicazione: la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione anche alle violazioni commesse prima della modifica normativa quando la nuova disciplina è più favorevole al contribuente (applicazione del favor rei e ammissibilità della retroattività in senso favorevole).
Massime di principio
- Dopo la l.296/2006 l'omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi per operazioni con paesi black list è un vizio formale sanzionato, non una causa automatica di indeducibilità.
- La trasformazione della conseguenza giuridica (da indeducibilità a sanzione pecuniaria) può rendere la nuova disciplina retroattiva se comporta un trattamento più favorevole per il contribuente (principio favor rei).
- In pratica il contribuente conserva la deducibilità ma è esposto a una sanzione; conviene comunque effettuare la separata indicazione per evitare esposizione sanzionatoria e contestazioni amministrative.
- Per le violazioni anteriori alla riforma verificare sempre se la modifica normativa è effettivamente più favorevole: in tal caso la nuova regola può essere fatta valere anche per periodi precedenti.
- Documentare adeguatamente le operazioni con controparti in paesi black list (contratti, fatture, pagamenti, giustificativi sostanziali) è fondamentale sia per sostenere la deducibilità sia per attenuare contestazioni e possibili sanzioni.
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