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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32253/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo quattro motivi. Con il primo ha lamentato l'omessa motivazione sulla memoria difensiva e il travisamento delle argomentazioni difensive, in particolare con riferimento alla data di taratura dell'etilometro. Con il secondo ha contestato l'affidabilità dell'accertamento etilometrico. Con il terzo ha censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con il quarto ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La difesa ha successivamente depositato memoria insistendo sull'ammissibilità del ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, generici e assertivi, rilevando che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Quanto alla memoria difensiva, ha precisato che la sua omessa valutazione non determina di per sé nullità, potendo incidere soltanto sulla congruità della motivazione, e che il ricorrente avrebbe dovuto indicare l'argomento decisivo, contenuto nella memoria, non esaminato. Quanto all'etilometro, ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'accusa deve provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio quando l'imputato abbia assolto all'onere di allegare una concreta contestazione del suo buon funzionamento; nel caso concreto tale onere di allegazione non era stato adempiuto. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta genericamente formulata e correttamente respinta, in assenza di elementi che rendessero indispensabile una nuova acquisizione probatoria. Infine, il diniego dell'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell'apprezzabile gravità del fatto, dell'orario dell'accertamento e del grado di ubriachezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati, privi di specificità e non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato la correttezza della decisione d'appello sia sulla prova dell'accertamento etilometrico e sull'onere di allegazione relativo al funzionamento dell'etilometro, sia sul rigetto della rinnovazione istruttoria, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, Codice della strada

    La disciplina della guida in stato di ebbrezza consente di attribuire rilievo penale alla misurazione del tasso alcolemico effettuata mediante etilometro.

  • art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495

    Prevede, per l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte precisa che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole specifiche previste da tale disposizione e possono fondare da sole la responsabilità, purché sottoposte a controllo particolarmente rigoroso.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha natura eccezionale ed è ammessa quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini della decisione, non potendo decidere allo stato degli atti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto la gravità del fatto e il grado di ubriachezza hanno escluso la non punibilità.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È parametro per la valutazione complessiva della particolare tenuità del fatto, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva non costituisce autonomamente causa di nullità della decisione; può incidere soltanto sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione. Il motivo deve indicare lo specifico argomento decisivo contenuto nella memoria e non esaminato dal giudice.
  • Il silenzio del giudice su una singola deduzione difensiva non integra vizio di motivazione quando la ricostruzione complessiva dei fatti e delle ragioni della decisione comporti una reiezione implicita della deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa.
  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza. L'accusa deve provare l'omologazione dell'etilometro e l'esecuzione delle verifiche periodiche quando l'imputato abbia previamente allegato una concreta contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio; la mera richiesta di conoscere i dati di omologazione o revisione non è sufficiente.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un istituto eccezionale e può essere disposta soltanto quando la nuova acquisizione probatoria sia indispensabile ai fini della decisione. Il rigetto può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva, se questa evidenzia che il quadro probatorio è sufficiente per decidere.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e indicare le specifiche ragioni di diritto e i passaggi motivazionali criticati; la riproduzione di doglianze già esaminate e disattese e le deduzioni assertive determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità concrete, comprese le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo e, nel caso della guida in stato di ebbrezza, gli elementi indicativi della gravità del fatto e del livello di alterazione.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniProveCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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