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Sentenza

Sentenza n. 9222/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Quinta, n. 10757 del 3 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202515414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 10757 del 3 giugno 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 10757 del 3 giugno 2025, lamentando la mancata esecuzione del decisum da parte dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, con memoria dell'11 maggio 2026, ha dichiarato che l'amministrazione aveva successivamente adempiuto alla sentenza, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite. L'INPS non si è opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo però una liquidazione parziale delle spese, sostenendo che il ritardo non fosse imputabile esclusivamente all'ente previdenziale, ma anche all'amministrazione di appartenenza del ricorrente, cioè la Polizia di Stato, per la trasmissione della documentazione necessaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva adempiuto alla precedente sentenza dopo la proposizione del ricorso. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna e le ha liquidate in misura ridotta del 50%, per complessivi euro 750,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore antistatario della parte ricorrente. La riduzione riflette la valutazione del giudice in ordine alla parziale imputabilità del ritardo anche all'amministrazione di appartenenza del ricorrente. La sentenza ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa oggetto della controversia, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda principale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente al decisum di una sentenza dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento sopravvenuto, le spese di lite possono essere poste a carico dell’amministrazione, anche in misura ridotta, tenendo conto della concreta imputabilità del ritardo e del concorso causale di altre amministrazioni nella trasmissione della documentazione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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