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Sentenza

Sentenza n. 1118/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 151/2024, depositata e resa pubblica il 09.07.2024.

Giustizia amministrativa202501884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 151/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 151/2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha inoltre chiesto una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso in ragione della perdurante inadempienza dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Forlì, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario avesse già previsto la corresponsione degli interessi e che la relativa misura fosse equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di novanta giorni per l'intervento sostitutivo su istanza della parte. Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di adottare misure sostitutive e valutare la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere riconosciuta nell'ambito dell'ottemperanza, ma non è stata disposta poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto interessi ritenuti equi dal giudice.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione obbligata di provvedere entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte qualora l'Amministrazione non esegua l'ordine giudiziale nel termine fissato.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire abbia già riconosciuto interessi la cui misura sia ritenuta equa anche rispetto alla funzione compulsiva prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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