Sentenza del 13/12/2022 n. 36331 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) per il periodo 1/5/2013-31/12/2013 per Euro 654.816,40; il ricorso articolava otto motivi incentrati su: (i) applicabilità ratione temporis della L.R. Lazio 29/4/2013 n.2 e della successiva L.R. 29/7/2015 n.11; (ii) efficacia e natura giuridica del D.L. 23/12/2013 n.145, art.13, comma 15-bis (convertito dalla L.21/2/2014 n.9) che fissava un tetto massimo di 0,50 Euro per i parametri IRESA; (iii) presunto contrasto della normativa regionale con la Direttiva 2002/30/CE (e la normativa di recepimento) e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; (iv) violazioni costituzionali e di principi (art. 3, 53, 117, 119 Cost.) per presunta discriminazione, incompetenza regionale e carenza di rispetto dei vincoli di destinazione del gettito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per il periodo 1/5/2013-31/12/2013 si applica la L.R. Lazio 29/4/2013 n.2, non il testo novellato del 2015; il D.L. 23/12/2013, art.13 comma 15-bis ha natura di norma di coordinamento che fissa un tetto massimo (massimale modulabile) e non ha abrogato retroattivamente la disciplina regionale già vigente; la Direttiva 2002/30/CE non è self-executing in relazione a misure fiscali e non impone la disapplicazione delle norme regionali contestate; l'imposta regionale è qualificabile come tributo regionale proprio con finalità extrafiscali/indennitarie (non come tributo ambientale in senso stretto) e la discrezionalità regionale nella determinazione del presupposto, delle aliquote e della destinazione del gettito è compatibile con il quadro costituzionale e comunitario; non emergono discriminazioni né vizi che giustifichino l'annullamento dell'atto impositivo. Spese compensate.
Norme richiamate
L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2
a decorrere dal 1 maggio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale
Legge regionale che ha istituito la IRESA come tributo proprio regionale applicabile ratione temporis al periodo 1/5/2013-31/12/2013; disciplina presupposto, soggetti passivi, aliquote e destinazione del gettito.
L.R. Lazio 29 luglio 2015, n. 11
A decorrere dal 22 febbraio 2014, alla L.R. 29 aprile 2013, n. 2, sono apportate le modifiche... (rideterminazione aliquote in linea con il limite statale)
Novellazione regionale tesa ad adeguare le aliquote al tetto statale; la Corte ha ritenuto che le modifiche operino con decorrenza da 22/2/2014 e non retroattivamente sul periodo oggetto di accertamento.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis (convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)
il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50
Norma statale interpretata come disposizione di coordinamento che fissa un tetto massimo modulabile (aliquota massima) per le Regioni; non abroga automaticamente o retroattivamente le leggi regionali vigenti e non definisce nei dettagli la disciplina fiscale.
L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90-92
A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili ... l'imposta è determinata sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile
Legge statale che aveva istituito la disciplina originaria dell'IRESA e prevedeva la destinazione prioritaria del gettito al disinquinamento acustico; la Corte ha ricordato che in origine il presupposto era collegato ai movimenti (decollo/atterraggio) e la rumorosità serviva come parametro di determinazione.
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2002/30/CE
obiettivi riferiti all'introduzione di restrizioni operative per limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili
Direttiva che disciplina le 'restrizioni operative' (es. limitazioni, divieti, misure tecniche) e indica che le imposte sul rumore possono essere considerate tra le misure da valutare, ma non impone misure fiscali né contiene dettagli tali da essere autoesecutiva in materia tributaria; perciò non idonea a imporre la disapplicazione della normativa fiscale regionale.
D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13
Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
Normativa di recepimento incentrata sulle restrizioni operative; contiene l'allegato con gli elementi informativi ma non disciplina direttamente l'imposizione fiscale; serve a escludere l'autoesecutività della direttiva in materia tributaria.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali ... l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili
Atto normativo che ha trasformato la IRESA in tributo regionale proprio (facoltà per le Regioni di disciplinarlo), conferendo autonomia regionale nella determinazione degli elementi essenziali del tributo, nel rispetto dei limiti statutari e del tetto massimo statale.
Regolamento (UE) n. 598/2014
istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative per il contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione
Evoluzione normativa europea che conferma l'inclusione delle imposte sul rumore nel novero delle possibili misure ma non ne regola direttamente il contenuto fiscale; rafforza l'idea che la materia è di gestione operativa più che fiscale.
Corte Costituzionale, sentenza 13 febbraio 2015, n. 13
la disposizione impugnata non stabilisce un'aliquota unica, ma un'aliquota massima modulabile da tutte le Regioni
Provvedimento che ha ritenuto costituzionalmente legittimo il comma 15-bis: conferma la natura di norma di coordinamento statale che fissa un limite massimo e le finalità pro-concorrenziali dell'intervento statale.
Massime di principio
- Una legge statale che fissi un tetto massimo per una imposta regionale (aliquota massima) può essere considerata norma di coordinamento e non abroga automaticamente le leggi regionali vigenti: l'applicazione ratione temporis è decisiva; le modifiche regionali entrano in vigore nella decorrenza prevista dalla legge regionale stessa.
- Le direttive UE che enunciano obiettivi e tipi di misure (come restrizioni operative per il rumore aeroportuale) non sono automaticamente self-executing in materia fiscale: per disapplicare una norma nazionale occorre che la direttiva sia sufficientemente precisa e in grado di essere direttamente applicata dal giudice nazionale.
- La qualificazione di un tributo come "tributo proprio regionale" consente alla Regione una ampia discrezionalità nel definire presupposto, soggetti passivi, aliquote e destinazione del gettito, entro i limiti stabiliti dalle norme statali di coordinamento (es. tetti massimi).
- La funzione ambientale di un tributo può essere 'extrafiscale' (indennitaria o disincentivante) senza essere incorporata nel presupposto impositivo: ciò non toglie legittimità alla sua imposizione, purché la scelta legislativa sia ragionevole e non arbitraria rispetto al principio di capacità contributiva.
- Per impugnare con successo una norma tributaria regionale sulla base di diritto UE o costituzionale è necessario dimostrare un contrasto concreto, dettagliato e temporale (es. retroattività, effetto immediato di una norma statale), non bastano censure generiche sulla finalità ambientale o su astratti profili concorrenziali.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è richiesto solo quando sussiste un dubbio interpretativo non evidente (non acte clair); il giudice nazionale può ritenere il rinvio inutile se la direttiva non contiene norme dettagliate e direttamente applicabili in materia fiscale.
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