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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37394/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES 2008 notificato a un'associazione, poi annullato in primo grado e nuovamente in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse motivato in modo illogico nell'affermare che l'attività dell'associazione fosse non commerciale perché rivolta solo agli associati, nonostante somme qualificate apoditticamente come quote associative e non come corrispettivi specifici; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 148 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui, in assenza di prova contraria dell'Amministrazione, doveva escludersi la natura commerciale dell'ente. L'associazione ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente e li ha dichiarati fondati. Ha ribadito che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 148 TUIR, in quanto derogatoria rispetto al regime ordinario, richiede che sia l'ente associativo a dimostrarne i presupposti di fatto, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Ha quindi rilevato che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell'Agenzia la prova della natura di corrispettivi specifici dei versamenti degli associati e aveva omesso di accertare lo specifico carattere sinallagmatico delle somme versate. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, insieme agli altri vizi di motivazione denunciati

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale sulla motivazione e sulle modalità di decisione in appello nel processo tributario

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la carenza/illogicità della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte esclude che la censura proposta integri un vizio di omesso esame di fatti, ritenendo invece che sia diretta contro la motivazione in diritto

  • art. 348 ter c.p.c.

    ritenuto non ostativo all'esame del secondo motivo, perché la questione riguardava l'omesso accertamento della dimensione giuridica dei fatti e non il mero omesso esame di fatti identicamente accertati nei due gradi

  • art. 148 d.P.R. 917/1986

    norma di esenzione fiscale di carattere derogatorio; la sua applicazione richiede la prova, da parte dell'ente, dei presupposti di fatto dell'agevolazione

  • art. 2697 c.c.

    applicato il principio ordinario sul riparto dell'onere della prova: grava sull'ente che invoca il beneficio fiscale dimostrarne i presupposti

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali di natura derogatoria vanno interpretate restrittivamente: chi le invoca deve provare in giudizio tutti i presupposti di fatto richiesti dalla norma agevolativa.
  • Nel contenzioso tributario, il giudice non può invertire l'onere della prova ponendolo a carico dell'Amministrazione quando l'ente contribuente deduce l'applicazione di un regime di favore.
  • Per stabilire se somme versate dagli associati siano escluse da imposizione non basta la qualificazione formale come quote associative: occorre accertare in concreto se si tratti di corrispettivi specifici, collegati a prestazioni maggiori o diverse e dotati di carattere sinallagmatico.
  • Una censura che investe la qualificazione giuridica dei fatti e la ripartizione dell'onere probatorio non è assimilabile al vizio di omesso esame di fatti ex art. 360, n. 5, c.p.c., né incontra automaticamente il limite di cui all'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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