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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5919/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censurava la errata determinazione della pena complessiva da parte della Corte territoriale, sostenendo che nella rideterminazione operata in sede di annullamento con rinvio era stato calcolato in modo scorretto il computo della pena base e degli aumenti per continuazione per i reati residui, prima dell'applicazione dell'attenuante speciale per la collaborazione (art. 8 legge n. 203/1991) e della diminuzione processuale per la scelta del rito abbreviato. In particolare il difensore ha sostenuto che, prima delle riduzioni, la pena complessiva doveva essere pari ad anni 7 e mesi 11 e non ad anni 8 e mesi 11 di reclusione.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo errata la determinazione degli aumenti per continuazione effettuata nella sentenza impugnata. Partendo dalla pena base per il reato più grave (capo E: anni 7 e mesi 1 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa) la Corte ha ricalcolato correttamente l'aumento per continuazione a complessivi anni 7 e mesi 11 di reclusione ed euro 3.400,00 di multa. Su tale importo è stata poi applicata la prima diminuzione prevista dall'art. 8 legge n. 203/1991 (nella misura della metà), ottenendo anni 3, mesi 11, giorni 15 e euro 1.700,00 di multa; quindi è stata applicata la ulteriore diminuzione per la scelta del rito (1/3), pervenendo alla pena finale rideterminata in anni 2, mesi 7, giorni 20 di reclusione ed euro 1.133,00 di multa. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis, comma 1, c.p.

    Norma che definisce l'aggravante per attività mafiose; richiamata in relazione all'aggravazione contestata nei reati di estorsione e tentata estorsione oggetto del procedimento

  • art. 8 legge n. 203/1991

    art. 8, legge 15 luglio 1991, n. 203

    Attribuisce una circostanza attenuante speciale (collaborazione); la Corte ha applicato l'attenuante nella massima riduzione possibile (riduzione alla metà) prima della diminuzione processuale

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere direttamente errori del trattamento sanzionatorio senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui la Suprema Corte ha rideterminato la pena finale senza rinvio

Massime di principio

  • La determinazione della pena complessiva in caso di più reati deve iniziare dalla corretta individuazione della pena base per il reato più grave e dal calcolo corretto degli aumenti per continuazione sui reati residui prima di applicare qualsiasi attenuante o diminuzione processuale.
  • La circostanza attenuante speciale per la collaborazione (art. 8 L. 203/1991) va applicata nella misura prevista dalla norma (può prevedere la riduzione fino alla metà se ricorrono i presupposti) e, se combinata con una diminuzione processuale per il rito (es. abbreviato), l'ordine di applicazione può influire sul risultato finale: qui la Corte ha applicato prima l'attenuante speciale e poi la diminuzione per il rito.
  • Se l'errore dedotto riguarda esclusivamente computi aritmetici o l'applicazione giuridica di norme alla luce di fatti già accertati, la Cassazione può correggere direttamente il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio al giudice di merito.
  • In impugnazioni che riguardano la quantificazione della pena è fondamentale specificare nel motivo come è stato calcolato il cumulo e quali voci (pena base, aumenti per continuazione, sanzioni pecuniarie) si ritengono errate, allegando i calcoli alternativi per agevolare il controllo della Corte.
  • La sequenza e modalità di applicazione di attenuanti e diminuzioni (es. attenuanti speciali, diminuzione per il rito) deve essere chiaramente motivata dal giudice di merito: eventuali errori di ordine o di computo sono sindacabili in cassazione e possono comportare annullamento e rideterminazione della pena.

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