Cassazione Penale, Sentenza n. 36409/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, bancarotta impropria per operazioni dolose, bancarotta per aver cagionato il fallimento ai sensi dell'art. 223, comma 2, legge fall., e bancarotta distrattiva relativa a veicoli oggetto di contratti di leasing. L'imputato deduce quattro censure: 1) errata applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (violazione art. 99 c.p.); 2) insufficiente prova della responsabilità per bancarotta documentale, in quanto avrebbe consegnato i libri sociali al nuovo amministratore e non avrebbe avuto obbligo di conservarli; 3) carenza probatoria sull'identificazione e sulla distrazione dei veicoli in leasing (mancanza targhe, possibile ritrovamento da parte della curatela); 4) errore nell'attribuire operazioni dolose e nel ritenere che l'omesso versamento di tributi sia stato volontario, con richiamo alla crisi economica del 2008 e censura sulla legittimazione di un funzionario per l'insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva reiterata specifica sulla base di precedenti condanne definitive e di una motivazione adeguata e circostanziata. Ha confermato la valutazione dei fatti di merito: la presunta "consegna" della contabilità è stata ritenuta non provata e la ricevuta del 22/03/2012 valutata come preordinata all'occultamento; è fondata la responsabilità dell'imputato come concorrente "extraneus" nella bancarotta documentale, avendo agito in modo volontario a sostegno del progetto delittuoso e con piena conoscenza dello stato debitorio. Quanto alla distrazione dei veicoli, la Corte ha condiviso la prova fornita dai contratti di leasing e dalle comunicazioni del curatore, ritenendo individuabili i beni e congrua la valutazione della Corte d'appello. Le censure relative all'impatto della crisi economica e alla legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'insinuazione al passivo sono state giudicate generiche e non convincenti. In definitiva la sentenza di condanna (pena di 5 anni di reclusione oltre accessori) è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Riferito in relazione alla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale quando risultano precedenti condanne definitive e quando la motivazione mostra la maggiore pericolosità sociale del ricorrente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla estensione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dall'articolo
art. 223, comma 2, legge fallimentare
Applicato per il reato di fallimento cagionato da operazioni dolose: la Corte ha confermato che si tratta di una condotta complessa e coordinata e che l'omesso versamento di imposte può integrare il reato se collegato a operazioni dolose che determinano il dissesto
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nei principi di correlazione: la Corte ha precisato che condannare un soggetto come concorrente esterno anziché come amministratore di fatto non viola il principio di correlazione se l'azione distrattiva rimane la stessa
Massime di principio
- La recidiva reiterata specifica può essere applicata se esistono condanne definitive anteriori e la motivazione descrive concretamente la maggiore pericolosità sociale; non è necessario che nei precedenti giudizi fosse espressamente dichiarata la recidiva
- In materia di bancarotta documentale, la semplice allegazione della consegna dei libri sociali al nuovo amministratore non esclude la responsabilità del precedente amministratore: è necessario valutare la genuinità delle prove (es. ricevute) e la funzione della condotta nell'ambito dell'occultamento della contabilità
- La responsabilità come concorrente "extraneus" è configurabile per l'amministratore cessato che, pur non essendo amministratore di fatto, abbia volontariamente agevolato l'occultamento o la distrazione dei beni con consapevolezza del pregiudizio ai creditori
- Le questioni probatorie relative all'identificazione di beni (es. veicoli in leasing) si risolvono sulla base della documentazione contrattuale e delle comunicazioni della curatela; mere ipotesi alternative (ritrovamento, abbandono) risultano insufficienti se la prova documentale indica distrazione
- Censure generiche che riproducono argomentazioni già respinte in grado di appello senza un confronto critico con la motivazione sono spesso inammissibili o destinate a essere rigettate in cassazione
- La difesa che invoca cause generali come la crisi economica deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare il nesso causale tra la crisi e l'omesso versamento; la genericità non è idonea a scalfire la motivazione di merito
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