Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33467/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dall'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore nei confronti dell'atto con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il credito garantito da fideiussione fosse anteriore all'atto, che il patrimonio del debitore fosse insufficiente e che vi fossero scientia damni ed eventus damni. In Cassazione i coniugi hanno dedotto cinque motivi: (1) difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria, perché la cessione in blocco sarebbe stata provata solo con estratto di Gazzetta Ufficiale; (2) ulteriore contestazione della titolarità del credito, sostenendo che la garanzia fosse un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, quindi non ricompresa nella cessione; (3) violazione degli artt. 170 e 2901 c.c., perché i crediti sarebbero sorti dopo la costituzione del fondo patrimoniale e mancherebbe la scientia damni; (4) violazione dell'art. 170 c.c., assumendo che l'obbligazione da garanzia fosse estranea ai bisogni della famiglia e che tale nesso fosse necessario per revocare il fondo; (5) violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 170 c.c., sostenendo che la moglie, non debitrice e non fideiussore, non fosse litisconsorte necessaria nell'azione revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché introducevano questioni non dedotte nei gradi di merito e comunque non autosufficientemente indicate nel ricorso, senza specificare dove fossero state prospettate in appello. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri tre motivi sia perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di actio pauliana, di revocatoria della costituzione di fondo patrimoniale e di litisconsorzio dei coniugi, sia perché le censure erano formulate in modo apodittico e dirette essenzialmente al merito, fuori dal corretto perimetro del vizio di violazione di legge. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere revocato se ricorrono credito, eventus damni e scientia damni; la tutela opera anche rispetto agli atti dispositivi del fideiussore.

  • art. 170 c.c.

    La costituzione del fondo patrimoniale non impedisce l'azione revocatoria quando l'atto pregiudica le ragioni del creditore; l'assenza di nesso con i bisogni della famiglia è stata evocata dai ricorrenti ma la Corte non l'ha ritenuta decisiva nel merito, essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'interesse/titolarità ad agire della cessionaria; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per contestare il litisconsorzio della coniuge non debitrice; la Corte ha ribadito che nell'azione revocatoria contro il conferimento di un bene comune in fondo patrimoniale devono essere convenuti entrambi i coniugi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di prova della cessione del credito e della titolarità del diritto; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ne affrontasse il contenuto nel merito.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato in relazione alla cessione in blocco di crediti e alla prova della titolarità della cessionaria mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 1263 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di cessione del credito; la questione non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di contratto autonomo di garanzia della posizione del fideiussore.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per argomentare sull'accessorietà della garanzia e sugli effetti della cessione del credito.

  • art. 143 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di collegare la questione ai bisogni della famiglia.

  • art. 144 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne facesse applicazione.

  • art. 163 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto del quarto motivo, senza specifica trattazione di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che le censure erano in parte fuori dall'ambito del vizio di violazione di legge e trasformate in doglianze di merito.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili anche perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del consigliere delegato e per le conseguenze della decisione conforme alla proposta.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la fissazione della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nei gradi di merito: il ricorrente deve indicare in modo specifico dove e quando la questione sia stata dedotta, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure apodittiche, generiche o prevalentemente fattuali non sono ammissibili.
  • L'azione revocatoria ordinaria può colpire anche la costituzione di un fondo patrimoniale quando l'atto diminuisca la garanzia patrimoniale del creditore e sia sorretto da scientia damni, intesa come consapevolezza del pregiudizio ragionevolmente arrecabile alle ragioni creditorie.
  • Ai fini dell'actio pauliana, l'eventus damni può consistere anche in una modifica qualitativa del patrimonio che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, non solo in una diminuzione quantitativa immediata.
  • Quando si revoca l'atto con cui un bene comune è conferito in un fondo patrimoniale, l'azione deve essere proposta nei confronti di entrambi i coniugi, perché l'inefficacia è riferita all'atto nel suo complesso e l'esecuzione forzata riguarda l'intero bene.
  • In caso di decisione della Cassazione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoAssegno di mantenimento e divorzileProveImpugnazioni
RamiObbligazioniFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.