Cassazione Penale, Ordinanza n. 03614/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando i sottesi profili di colpa. Rimane ferma la decisione di merito di condanna per detenzione di cocaina a fini di spaccio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio. Dal testo emerge che il ricorso censurava la ricostruzione della destinazione della sostanza allo spaccio, sostenendo in sostanza la non adeguatezza degli elementi valorizzati dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva dato conto in modo compiuto della finalità di spaccio sulla base del quantitativo di cocaina sequestrata, sufficiente alla preparazione di circa 50 dosi, del tentativo dell'imputato di sottrarsi al controllo dei militari e dell'assenza di deduzioni circa l'uso personale o la disponibilità di risorse compatibili con l'acquisto di quella sostanza.
Massime di principio
- In tema di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la destinazione della sostanza al commercio illecito può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, nel quale assumono rilievo il quantitativo della droga, la sua idoneità a ricavare un numero significativo di dosi e il comportamento dell'agente al momento del controllo.
- La mera prospettazione difensiva dell'uso personale non è sufficiente quando non sia accompagnata da elementi concreti idonei a supportarla, specie se il giudice di merito ha già motivato in modo coerente sulla finalità di spaccio.
- Il tentativo dell'agente di sottrarsi al controllo può costituire indice fattuale sintomatico della consapevolezza della natura illecita della detenzione e concorrere alla dimostrazione della finalità di spaccio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una motivazione di merito sorretta da argomentazione compiuta e non si confronta effettivamente con gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata.
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