Cassazione Civile, Ordinanza n. 19280/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, titolare di attività di carrozzeria, ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui erano stati recuperati maggiori IRPEF, IVA e IRAP sulla base degli studi di settore e di ulteriori elementi acquisiti in istruttoria. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo corretta l'applicazione dello studio di settore e non giustificato il risultato dichiarato, anche per l'antieconomicità della gestione. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse fondato il ragionamento su dati inesatti o non presenti negli atti; 2) violazione delle norme sugli accertamenti da studi di settore e inapplicabilità dello standard al caso concreto per assenza di condizioni di normalità e scostamento dal reale andamento dell'attività; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza di gravità dello scostamento tra ricavi dichiarati e presunti; 4) omessa pronuncia e violazione delle norme sugli accertamenti presuntivi per difetto di gravità, precisione e concordanza e per carenza di prova dell'Ufficio; 5) erroneità della condanna alle spese, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse comprensibile e superasse il minimo costituzionale, escludendo il vizio di motivazione apparente e l'ultrapetizione. Ha inoltre affermato che la CTR aveva esaminato nel merito la correttezza dello studio di settore applicato, senza che il contribuente avesse indicato uno studio alternativo. Quanto alla gravità dello scostamento, la Corte ha ribadito che non esistono soglie quantitative fisse, dovendo la nozione essere valutata in rapporto a più fattori del caso concreto; nel caso specifico, la CTR aveva valorizzato l'antieconomicità della gestione e così implicitamente escluso la fondatezza della doglianza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo quando la sentenza sia obiettivamente carente nell'indicazione del percorso logico-giuridico seguito; una motivazione sintetica ma comprensibile non è nulla se consente di percepire la ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto l'esame di una censura; non vi è vizio quando la questione risulta implicitamente rigettata da una decisione incompatibile con la tesi della parte.
art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo/presuntivo; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma conferma la valutazione di merito della CTR sulla legittimità dell'accertamento.
art. 54 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione all'accertamento IVA fondato su presunzioni; la Corte ritiene non censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento.
art. 62-sexies del d.L. n. 331 del 1993
La Corte ribadisce che la gravità dello scostamento non può essere ancorata a soglie fisse e astratte, ma va apprezzata in modo relativo rispetto al caso concreto.
art. 10 c. 2 lett. c) L. n. 146 del 1998
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'assenza di condizioni di normalità; la Corte non accoglie la censura e valorizza invece la valutazione complessiva della CTR.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici del rigetto del ricorso, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, cioè quando non consenta di individuare il ragionamento decisorio; una motivazione concisa ma intelligibile è sufficiente se rende percepibile la ratio della decisione.
- Nel giudizio di legittimità l'omessa pronuncia non sussiste quando la questione o eccezione sia stata implicitamente rigettata da una statuizione logicamente incompatibile con la tesi della parte.
- In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, la gravità dello scostamento non è predeterminabile in astratto mediante soglie fisse, ma va valutata alla luce delle circostanze concrete, della situazione economica, della storia dell'impresa e del settore di riferimento.
- La contestazione che miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove e il merito dell'accertamento è inammissibile in cassazione, salvo specifici vizi di legittimità.
- Se il giudice di merito valorizza l'antieconomicità della gestione e la incoerenza del risultato dichiarato rispetto ai costi e alle condizioni operative, può ritenersi implicitamente esclusa la fondatezza delle censure sulla non gravità dello scostamento.
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