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Sentenza

Sentenza n. 637/2026 - Catania, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 766/24 del Tribunale di Catania, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202502703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta spontanea esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dalla soccombenza virtuale.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 766/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 766/2024 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso della camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha dichiarato l'avvenuta spontanea esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione è indicata quale base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue spontaneamente il provvedimento giurisdizionale prima della decisione, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La spontanea esecuzione del giudicato non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico in base al criterio della soccombenza virtuale quando il ricorso si sia reso necessario per ottenere l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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