Cassazione Penale, Sentenza n. 46506/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla decisione sull'istanza di revoca di un'ingiunzione a demolire collegata a un decreto penale di condanna per reato edilizio del 7 luglio 2005. Il GIP si era dichiarato incompetente ritenendo che l'ultimo provvedimento irrevocabile risultante dal casellario giudiziale fosse una sentenza del Giudice di Pace; dopo annullamento della precedente ordinanza con rinvio da parte della Cassazione al Giudice di Pace, quest'ultimo sollevava conflitto negativo sostenendo che la materia edilizia rientrasse nella competenza per materia del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato che non sussiste materia oggettiva di conflitto. Ha richiamato il principio (art. 25 e art. 627, comma 1, c.p.p.) per cui, dopo annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione, nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo nuovi fatti che ne mutino la qualificazione giuridica. Poiché non risultano fatti nuovi e il precedente annullamento per incompetenza funzionale della Cassazione è rimasto fermo, l'ordinanza del Giudice di Pace declinatoria della competenza è illegittima. Il conflitto è dichiarato insussistente e gli atti sono trasmessi al Giudice di Pace di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 25 codice di procedura penale
La decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, salvo che emergano fatti nuovi che giustifichino diversa determinazione
art. 627, comma 1, codice di procedura penale
Nel giudizio di rinvio dopo annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 c.p.p.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002)
Confermano il principio che la competenza fissata con la sentenza di annullamento della Cassazione non può essere riesaminata nel giudizio di rinvio salvo nuovi fatti; il principio si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Dopo una sentenza della Cassazione che annulla con rinvio per incompetenza, il giudice adito nel rinvio non può nuovamente discutere la competenza attribuita dalla Cassazione, a meno che non emergano fatti nuovi che modifichino la qualificazione giuridica della vicenda.
- La disciplina degli artt. 25 e 627 c.p.p. ha efficacia vincolante: la competenza stabilita dalla Cassazione è prevalente e limita le questioni che il giudice di rinvio può rimettere in discussione.
- Il giudice che solleva un conflitto di competenza dopo un rinvio per incompetenza funzionale dalla Cassazione rischia l'inammissibilità se non indica fatti nuovi idonei a cambiare la valutazione della competenza.
- Il principio vale anche per i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione: non è consentito al giudice dell'esecuzione rimettere in discussione la competenza già definita dalla Cassazione salvo nuovi elementi.
- Nelle controversie connesse a provvedimenti (es. ingiunzioni di demolizione) occorre verificare quale sia l'ultimo provvedimento irrevocabile iscritto nel casellario giudiziale, ma una volta accertato e dopo intervento della Cassazione la competenza resta fissata se non emergono fatti nuovi.
- Nel sollevare un conflitto di competenza è utile indicare chiaramente fatti nuovi o elementi sopravvenuti che possano giustificare la riapertura della questione, altrimenti il conflitto può essere dichiarato insussistente o inammissibile.
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