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Ordinanza

Ordinanza n. 1519/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d’Italia a Islamabad – sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia presentata dal lavoratore straniero -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202512191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. La motivazione si fonda sulla sopravvenuta fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica, circostanza che ha escluso la necessità di accordare una misura cautelare relativamente alla convocazione richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il lavoratore straniero ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia. Ha inoltre formulato istanza cautelare incidentale ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici dedotti né una contestazione di un provvedimento espresso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza cautelare è stata respinta poiché l'appuntamento presso la sede diplomatica risultava già fissato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La fissazione dell'appuntamento richiesto presso una sede diplomatica può determinare il rigetto dell'istanza cautelare proposta per ottenere la convocazione, quando la misura richiesta risulti ormai priva di concreta necessità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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