Sentenza n. 2444/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1012/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 1012/2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 1012/2023. Nel corso del giudizio d'appello ha dichiarato, con memoria depositata il 9 gennaio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'appello principale, chiedendone la dichiarazione di improcedibilità e domandando analogo esito per l'appello incidentale del Comune. Il Comune di Firenze ha proposto appello incidentale, notificato il 6 marzo 2024 e depositato il 7 marzo 2024, benché la sentenza di primo grado gli fosse stata notificata il 10 novembre 2023. Il Collegio ha quindi qualificato l'impugnazione incidentale come tardiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 c.p.a. e 334 c.p.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha inoltre dichiarato improcedibile l'appello incidentale tardivo del Comune ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la regola per cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando l'impugnazione principale è inammissibile si applichi anche quando l'impugnazione principale diviene improcedibile, in linea con l'art. 334, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, e con l'indirizzo costante richiamato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso o dell'impugnazione.
art. 96, comma 4, c.p.a.
L'impugnazione incidentale tardiva diviene improcedibile quando l'impugnazione principale non può più essere esaminata, secondo la regola applicata dal Collegio anche all'improcedibilità dell'impugnazione principale.
art. 96 c.p.a.
Disciplina, unitamente all'art. 334 c.p.c., l'impugnazione incidentale nel processo amministrativo.
art. 334 c.p.c.
L'impugnazione incidentale tardiva è collegata alla sorte dell'impugnazione principale; la relativa regola è stata applicata anche in caso di improcedibilità dell'impugnazione principale.
art. 334, comma 2, c.p.c.
A seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 149/2022, la giurisprudenza richiamata ritiene che la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva operi anche quando l'impugnazione principale è improcedibile.
art. 3, comma 25, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La modifica della disciplina dell'art. 334, comma 2, c.p.c. è indicata quale fondamento dell'orientamento che estende la sorte dell'impugnazione incidentale tardiva all'improcedibilità dell'impugnazione principale.
Massime di principio
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante principale comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L'appello incidentale tardivo, proposto oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, è collegato alla sorte dell'impugnazione principale e diviene improcedibile quando quest'ultima è dichiarata improcedibile, non soltanto quando è dichiarata inammissibile.
- La regola sulla sorte dell'impugnazione incidentale tardiva può essere applicata anche nel processo amministrativo attraverso il combinato disposto degli artt. 96 c.p.a. e 334 c.p.c., alla luce della modifica dell'art. 334, comma 2, c.p.c. operata dal d.lgs. n. 149/2022.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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