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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35531/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato già condannato in primo grado per furto pluriaggravato e la cui condanna è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) l'assenza, nella sentenza impugnata, di una specifica disamina circa eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) l'eccessività della pena irrogata, unitamente a dedotti vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.; 3) l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che era ritenuta logica, congrua e corretta in diritto.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come dovere del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità; la Corte non accoglie la doglianza per genericità del motivo.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato per dedurre vizi di motivazione; la Corte afferma che la censura non è articolata con critica analisi della decisione impugnata e quindi non è consentita in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere il versamento alla Cassa delle ammende solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione della decisione impugnata, con puntuali riferimenti alle ragioni di diritto e di fatto poste a base del provvedimento; la mera enunciazione di doglianze generiche non è sufficiente.
  • La deduzione di un vizio di motivazione o di un'erronea qualificazione giuridica non è ammissibile se non si confronta effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancata spendita di un argomento relativo all'art. 129 c.p.p. non è di per sé idonea a fondare l'annullamento quando il ricorso non sviluppa una censura specifica e autosufficiente rispetto alla motivazione della sentenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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