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Sentenza

Sentenza n. 522/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1863/2023, pubblicata il 19.09.2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14.11.2023, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto dell’istante all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione; condanna il resistente a rifondere all’istante le spese di causa, liquidate in euro 600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giovanni Bufano”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro fosse passata in giudicato e notificata il 14 novembre 2023, aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alla liquidazione delle spese legali in favore del difensore antistatario, rimanendo inadempiente rispetto all'obbligo di rendere disponibile la carta elettronica del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. È stata chiesta la piena esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il Ministero ha eseguito la sentenza il 16 dicembre 2025; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione nelle more del giudizio. Ha applicato l'art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, ritenendo evidentemente fondata la domanda al momento della proposizione del ricorso, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza virtuale quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso, ma la domanda risultava fondata al momento dell'introduzione del giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese può essere distratta in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo, la pretesa risulta pienamente soddisfatta e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese quando l'adempimento interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso e la domanda risultava inizialmente fondata; in tal caso le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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