Sentenza n. 974/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e dell'adesione del Comune. Non è stata quindi esaminata la legittimità della revoca in autotutela né degli atti connessi. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo tra le parti costituite.
Atto impugnato: determina dirigenziale di revoca in autotutela dell'autorizzazione all'installazione di un cartello pubblicitario permanente, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato la determina dirigenziale comunale del 14 ottobre 2021, notificata il 20 ottobre 2021, con cui era stata revocata in autotutela l'autorizzazione rilasciata nel 2019 per l'installazione di un cartello pubblicitario permanente. Erano stati contestati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, inclusa la segnalazione della Polizia Municipale relativa alla difformità dell'impianto rispetto al PGIP. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 12 giugno 2026, il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla richiesta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, che è venuto meno l'interesse alla decisione e l'amministrazione aderisce a tale dichiarazione, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- In presenza di un accordo tra le parti costituite sulla compensazione delle spese, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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