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Sentenza

Sentenza del 24/01/2022 n. 984 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 5/2022 IVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere probatorio - Ripartizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato indebite detrazioni IVA connesse a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso di XX ritenendo che non fosse stata provata la notifica dell'avviso di accertamento. In sede di gravame l'Ufficio ha depositato nuovamente la prova della notifica (spedizione del plico presso l'Ufficio Postale con raccomandata e successivo ritiro del plico da parte del destinatario). Sul piano probatorio la massima richiamata precisa che, quando si contestano operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare non solo gli elementi materiali della frode ma anche la partecipazione del contribuente (cioè la sua conoscenza della frode o, comunque, che avrebbe potuto conoscerla con ordinaria diligenza).

La decisione

La Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e confermando l'atto impugnato (avviso di presa in carico/accertamento). Ha ritenuto valida la prova della notifica fornita dall'Ufficio (deposito presso l'Ufficio Postale e ritiro da parte del destinatario). L'appellato XX è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €5.000,00 per ciascun grado e per ciascuna parte costituita oltre accessori per la parte assistita da avvocato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art.19

    L'atto di 'presa in carico' è impugnabile anche se non esplicitamente enumerato nell'art.19; la citazione viene usata per sottolineare che l'elencazione dell'art.19 non esclude la possibilità di impugnare altri atti rilevanti del procedimento tributario.

  • D.Lgs. 546/1992, art.58

    Consente il deposito in sede di gravame di documenti/prove non prodotti o non adeguatamente provati in primo grado; nel caso di specie l'Ufficio ha prodotto nuovamente la prova della notifica ai sensi di tale norma.

  • D.L. 137/2020 (art.27)

    Norma emergenziale che ha disciplinato, tra l'altro, lo svolgimento di udienze in camera di consiglio o modalità speciali di trattazione dei procedimenti; nella sentenza è richiamata per giustificare lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta detrazioni IVA riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione l'onere di provare sia gli elementi materiali della frode sia la partecipazione/consapevolezza del contribuente (o la sua colpa per mancata diligenza).
  • L'assenza di prova di notifica di un atto può portare all'annullamento dell'atto stesso; tuttavia, l'Ufficio può depositare successivamente la prova della notifica in sede di gravame (salvo limiti procedurali), e se la prova è credibile (es. deposito al Postale e ritiro del plico) l'atto può essere ritenuto validamente notificato.
  • Un interventore volontario o altra parte costituita regolarmente nel processo può proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
  • Gli atti non espressamente menzionati nell'elenco dell'art.19 D.Lgs. 546/1992 possono comunque risultare impugnabili se configurano atti rilevanti del procedimento tributario.
  • Le spese seguono la soccombenza: se il contribuente perde l'appello è condannato alle spese dei due gradi; è importante valutare la prova documentale della notifica e la complessiva prova della partecipazione alla frode.

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