Cassazione Penale, Sentenza n. 22243/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Idemudia Friday era stato dichiarato colpevole, con sentenza del 9 aprile 2013 del Giudice di Pace di Belluno, della contravvenzione prevista dall'art. 10‑bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato in violazione della disciplina sull'immigrazione). La condanna si fondava sulla documentazione di polizia giudiziaria: l'interessato aveva chiesto protezione internazionale, la Commissione territoriale di Siracusa aveva respinto la domanda l'8 ottobre 2008 e il Tribunale di Catania aveva rigettato il ricorso il 23 febbraio 2009; il 22 marzo 2013 il ricorrente si era presentato in Questura a Belluno e risultava privo di titolo di soggiorno. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) inesistenza dell'elemento oggettivo/soggettivo perché avrebbe tempestivamente richiesto asilo all'ingresso e, trasferitosi a Belluno, non sarebbe stato a conoscenza dell'esito del procedimento (errore di diritto/ignoranza); (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e meramente assertivo: l'ipotesi di mancata conoscenza dell'esito del procedimento non era documentata e, trattandosi di una contravvenzione per la quale basta la colpa, tale circostanza non esclude la responsabilità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva chiesto in primo grado l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000; nei procedimenti davanti al Giudice di Pace tale causa non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di specifica deduzione difensiva, e la questione non può essere prospettata per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 10‑bis
La violazione della disciplina sul soggiorno degli stranieri può integrare una contravvenzione; per tale fattispecie è sufficiente la colpa (non è richiesto il dolo), pertanto l'ignoranza dell'esito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, se non provata, non esclude automaticamente la responsabilità penale.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere specificamente dedotta dalla difesa; nel processo davanti al Giudice di Pace il giudice non può dichiararla d'ufficio in assenza di esplicita richiesta difensiva, e la mancata deduzione in primo grado rende inammissibile sollevarla per la prima volta in cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio richiamato in tema di condanna alla Cassa delle ammende: il versamento può essere disposto salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti)
Confermato il principio secondo cui, nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di specifica deduzione della difesa; la doglianza non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Massime di principio
- Per la contravvenzione per soggiorno irregolare (art. 10‑bis T.U. immigrazione) è sufficiente la colpa: l'ignoranza dell'esito di un procedimento amministrativo o di impugnazione non esonera dalla responsabilità, a meno che tale stato d'ignoranza sia adeguatamente dimostrato.
- Le cause di non punibilità basate su particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) devono essere specificamente richieste dalla difesa nel corso del giudizio; non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione e il giudice di pace non può applicarle d'ufficio se la difesa non ne ha fatto menzione.
- I motivi di impugnazione generici e basati su mere supposizioni o su fatti non documentati sono suscettibili di inammissibilità in sede di legittimità.
- La documentazione di polizia giudiziaria acquisita con il consenso delle parti può costituire prova idonea per accertare la condizione di soggiorno irregolare dello straniero.
- Chi propone ricorso deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e, in caso di accertata colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
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