Cassazione Penale, Ordinanza n. 23239/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani nei confronti di due imputati: il primo per il reato di favoreggiamento personale aggravato dalla recidiva e per un ulteriore reato collegato alla disciplina del codice antimafia; il secondo per lesioni personali aggravate, anch'esse con contestazione della recidiva, e per porto/detenzione di arma in violazione della normativa sulle armi. Nel ricorso per cassazione, il primo imputato deduceva l'erronea applicazione dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. Il secondo imputato articolava tre motivi: vizio di motivazione sulle lesioni personali aggravate, erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione sulla contravvenzione in materia di armi, e vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le censure di entrambi i ricorrenti fossero in sostanza dirette a una rivalutazione del fatto e delle prove, oppure a contestare un trattamento sanzionatorio già adeguatamente motivato, quindi non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto, per il primo imputato, che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del compendio probatorio estranea al giudizio di legittimità e che il secondo motivo riproponesse questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano correttamente escluso l'esimente dell'art. 384 c.p. richiamando il principio secondo cui essa opera solo quando, secondo la massima diligenza esigibile, la condotta di favoreggiamento sia l'unica idonea a evitare un pregiudizio per la libertà o l'onore, in presenza di un pericolo concreto e non generico. Per il secondo imputato, la Corte ha rilevato che i primi due motivi erano mere doglianze di fatto non scrutinabili in cassazione e che il terzo motivo era inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato come norma incriminatrice contestata al primo imputato; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il motivo è ritenuto inammissibile in quanto volto a una rivalutazione del fatto.
art. 378 c.p.
Norma contestata per favoreggiamento personale; la Corte ribadisce che la censura difensiva non può tradursi in una nuova valutazione delle risultanze di fatto.
art. 384 c.p.
L'esimente è applicabile solo se, valutate le circostanze del caso concreto secondo la massima diligenza esigibile, la condotta di favoreggiamento appaia all'agente come l'unica idonea a evitare un pregiudizio per la libertà o l'onore proprio o altrui, in presenza di un pericolo concreto e non generico.
art. 99, comma 4, c.p.
Richiamato come aggravante della recidiva contestata in relazione ai reati ascritti agli imputati.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma contestata al secondo imputato in materia di armi; la censura è dichiarata inammissibile perché mira a una diversa lettura del fatto e della prova.
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma riportata nel capo a della sentenza di merito, senza ulteriore approfondimento di merito da parte della Cassazione.
art. 384 c.p.
Esimente invocata dal ricorrente e negata in appello; la Corte di cassazione richiama la giurisprudenza che ne circoscrive l'operatività a situazioni di pericolo concreto e di stretta necessità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, perseguano in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa del fatto.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la sentenza impugnata presenti motivazione coerente, completa e immune da manifesta illogicità.
- Le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive rilevanti.
- L'esimente prevista per il favoreggiamento personale opera solo in presenza di un pericolo concreto, non generico, e quando la condotta di favoreggiamento appaia, secondo la massima diligenza esigibile, l'unica idonea a evitare un pregiudizio per la libertà o l'onore proprio o altrui.
- La mera riproposizione in cassazione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito non integra un motivo idoneo a scardinare la decisione impugnata.
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