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Sentenza

Sentenza n. 10/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento, a firma del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Baranzate del 28.03.2024 (Doc. 1), con cui è stata respinta l'istanza/comunicazione avanzata dalla Smile S.n.c. per l'aggiunta di un corner per scommesse sportive all'interno del locale Bar sito in Baranzate, alla via -OMISSIS- n.22, nel quale sono già regolarmente collocati apparecchi per il gioco lecito, nel rilievo che si tratterebbe di una “nuova destinazione d'uso” inammissibile secondo il vigente strumento urbanistico PGT; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o coordinato al precedente.

Giustizia amministrativa202401165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza per l'apertura di un corner per la raccolta di scommesse sportive all'interno di un bar

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, titolare di un bar e munita di autorizzazione ex art. 88 TULPS per la raccolta di scommesse, ha impugnato il diniego comunale fondato sulla presunta violazione della disciplina regionale sulle distanze dai luoghi sensibili e dell'art. 23 delle N.T.A. del Piano delle Regole del PGT. Ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, nonché violazione e falsa applicazione della legge regionale Lombardia n. 8/2013 e delle norme tecniche del PGT. Secondo la ricorrente, il corner per scommesse non è riconducibile agli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, né alle sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, cui si riferiscono i limiti distanziometrici e la disciplina urbanistica richiamati dal Comune.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha distinto l'attività di raccolta delle scommesse autorizzata ex art. 88 TULPS dall'attività di gestione dei giochi mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, ossia AWP e VLT. Ha ritenuto che l'art. 5, comma 1, della l.r. Lombardia n. 8/2013, nel vietare la nuova installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, non possa essere esteso alla diversa attività di raccolta delle scommesse, trattandosi di disposizione restrittiva della libertà di iniziativa economica. Il giudice ha inoltre rilevato che il corner costituisce un semplice spazio interno a un bar già esistente e non una sala autonoma, sicché non trova applicazione l'art. 23 delle N.T.A. del PGT relativo a nuove attività o mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti. Il diniego è stato quindi ritenuto privo dei presupposti e adottato in difetto del potere inibitorio rispetto alla fattispecie concreta. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 88 TULPS

    esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione

    L'attività di raccolta delle scommesse costituisce attività distinta dalla gestione dei giochi mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS.

  • art. 110, comma 6, TULPS

    La disposizione riguarda gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, distinti nelle tipologie AWP e VLT, cui si riferisce il divieto regionale sulle nuove installazioni.

  • art. 5, comma 1, l.r. Lombardia n. 8/2013

    è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931

    Il limite di distanza dai luoghi sensibili si applica letteralmente alle nuove installazioni di apparecchi AWP e VLT e non può essere esteso alla raccolta di scommesse in assenza di un'espressa previsione legislativa.

  • art. 23 N.T.A. del Piano delle Regole del PGT del Comune di Baranzate

    Il gruppo funzionale Gf 4b.4 (Sale per scommesse e gioco d’azzardo lecito) è consentito esclusivamente nelle Aree D1 e D3 situate a nord del tracciato autostradale Rho-Monza (A52) e a ovest della strada Varesina (SP 223) previa esposizione delle regole generali che sovrintendono l’esercizio delle sale giochi (autorizzazioni, distanze e simili)

    La disciplina urbanistica riguarda l'insediamento di nuove attività o interventi comportanti mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti; non si applica a un corner di raccolta scommesse collocato all'interno di un bar già esistente, privo di autonoma destinazione urbanistica.

  • art. 38, comma 2, d.l. 4 luglio 2006

    Richiamato quale base normativa dei giochi pubblici comunemente qualificati come scommesse.

Massime di principio

  • Il divieto regionale di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito a una determinata distanza dai luoghi sensibili, quando la legge regionale richiama espressamente gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, non è estensibile alla distinta attività di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell'art. 88 TULPS.
  • Le disposizioni che limitano la libertà di iniziativa economica mediante distanze minime dai luoghi sensibili devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate a fattispecie non espressamente comprese nel loro ambito oggettivo.
  • Un corner per la raccolta di scommesse inserito all'interno di un esercizio di somministrazione già esistente non costituisce, di per sé, una sala autonoma né comporta un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante; pertanto, la disciplina urbanistica prevista per l'insediamento di nuove sale giochi o sale scommesse non è applicabile senza ulteriori elementi.
  • La mera assimilabilità funzionale tra raccolta di scommesse e giochi mediante apparecchi non consente all'amministrazione di estendere il limite distanziometrico, se il legislatore regionale ha scelto di disciplinare soltanto gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiCommercio e attività produttiveUrbanistica e governo del territorio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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