Ordinanza n. 1745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione prima) n. 496, pubblicata il 20 gennaio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dell'appellante alla domanda cautelare e non ha esaminato nel merito i presupposti della sospensione, né il fumus boni iuris o il periculum in mora. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata per il 24 settembre 2026, ai fini della decisione sull'appello nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in ragione della rinuncia alla domanda cautelare.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 496/2026, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dal testo dell'ordinanza non emergono né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dell'appello. Prima della camera di consiglio, l'appellante ha rinunciato alla domanda cautelare, considerata la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare in appello, formalizzata prima della camera di consiglio, impone al giudice di prenderne atto senza procedere all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora, quando la controversia può proseguire per la trattazione del merito.
- La rinuncia alla sola domanda cautelare non determina la definizione dell'appello nel merito: il giudizio prosegue sino all'udienza pubblica già fissata.
- La rinuncia alla domanda cautelare può giustificare la compensazione delle spese della relativa fase processuale.
Come è indicizzato
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