Cassazione Penale, Ordinanza n. 00465/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per aver esercitato abusivamente l'attività di parcheggiatore, in assenza di autorizzazione, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale definitivo del 4 febbraio 2019; il fatto era stato accertato il 21 gennaio 2020. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e carenza di prova sull'effettivo svolgimento della tipica attività contestata; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione dei giudici di merito era corretta e congrua perché gli agenti della polizia municipale avevano visto l'imputato indicare a un automobilista il luogo ove parcheggiare, ricevendo un compenso, in modo abusivo, e avevano inoltre accertato un precedente verbale definitivo per la stessa violazione. Ha ritenuto generico e di merito il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata aveva motivatamente escluso la particolare tenuità dell'offesa e aveva valorizzato l'abitualità della condotta. Ha ritenuto infine il terzo motivo privo di specificità. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
Norma incriminatrice ritenuta integrata dalla condotta di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, in presenza di precedente sanzione definitiva per la medesima violazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché l'offesa non era particolarmente tenue e la condotta era abituale.
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
È richiamato quale base della declaratoria di responsabilità confermata in appello.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non dovuta ad assenza di colpa, segue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che contesta la prova della condotta è manifestamente infondato quando la sentenza di merito abbia indicato specifici elementi fattuali idonei a dimostrare in modo coerente lo svolgimento dell'attività vietata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito abbia motivato sulla non lieve offensività del fatto e sull'abitualità della condotta.
- Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche devono essere specifiche; una censura assertiva o priva di puntuale confronto con la motivazione è inammissibile.
- La reiterazione della medesima condotta già sanzionata in via definitiva costituisce elemento rilevante sia per la configurabilità del reato contestato sia per escludere la particolare tenuità del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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