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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22214 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'accertamento fiscale relativo a maggiori compensi professionali asseritamente ricevuti in nero dalla S.G. s.r.l., poi T. I. s.r.l. Deduceva, in particolare, che l'Amministrazione non avesse provato che egli avesse effettivamente incassato gli assegni e che fosse stata erroneamente posta a suo carico una prova negativa. Contestava inoltre l'utilizzabilità delle risultanze investigative, della contabilità extracontabile e delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'accertamento fiscale. Ha ritenuto che la contabilità in nero, gli appunti interni, le dichiarazioni dei terzi e la convenzione del 1° gennaio 1994 costituissero elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare l'accertamento induttivo. Gravava quindi sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato, poiché non individuava specifici errori di diritto e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)

    La contabilità in nero può fondare l'accertamento induttivo quando costituisce un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

    Appunti personali, documenti extracontabili e informazioni dell'imprenditore possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria anche se rinvenuti presso terzi; una volta acquisiti, spetta al contribuente dimostrare l'inesattezza o l'estraneità dei dati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 49 e 50, nel testo allora vigente

    Il ricorrente li richiamava in relazione alla qualificazione e all'imputazione dei compensi, ma la Corte non ha ravvisato una violazione di tali disposizioni.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che l'Amministrazione fosse priva di prova, ritenendo sufficienti gli elementi presuntivi raccolti e ponendo sul contribuente l'onere della prova contraria.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono indicare specificamente la violazione di legge o il vizio motivazionale; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione dei fatti.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il ricorso deve indicare con precisione le norme che si assumono violate e le ragioni della censura; la mancata individuazione dello specifico errore di diritto indebolisce o rende inammissibile il motivo.

Massime di principio

  • La contabilità parallela o "in nero", anche se composta da annotazioni informali e rinvenuta presso soggetti diversi dal contribuente, può legittimare un accertamento induttivo quando presenti elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Dopo che l'Amministrazione ha prodotto elementi presuntivi qualificati, il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica contraria; la semplice negazione dell'incasso o dell'operazione non è normalmente sufficiente.
  • Dichiarazioni di terzi, documenti extracontabili, convenzioni interne e risultanze di indagini penali possono concorrere alla prova dell'evasione anche se il contribuente non è stato parte del procedimento penale, purché siano valutati in modo coerente.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante secondo i requisiti processuali.
  • La contestazione dell'effettivo percettore delle somme deve essere accompagnata da elementi documentali o testimoniali idonei a superare il quadro presuntivo, non da mere richieste di ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio.

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