Sentenza del 03/11/2016 n. 22214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'accertamento fiscale relativo a maggiori compensi professionali asseritamente ricevuti in nero dalla S.G. s.r.l., poi T. I. s.r.l. Deduceva, in particolare, che l'Amministrazione non avesse provato che egli avesse effettivamente incassato gli assegni e che fosse stata erroneamente posta a suo carico una prova negativa. Contestava inoltre l'utilizzabilità delle risultanze investigative, della contabilità extracontabile e delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'accertamento fiscale. Ha ritenuto che la contabilità in nero, gli appunti interni, le dichiarazioni dei terzi e la convenzione del 1° gennaio 1994 costituissero elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare l'accertamento induttivo. Gravava quindi sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato, poiché non individuava specifici errori di diritto e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
La contabilità in nero può fondare l'accertamento induttivo quando costituisce un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Appunti personali, documenti extracontabili e informazioni dell'imprenditore possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria anche se rinvenuti presso terzi; una volta acquisiti, spetta al contribuente dimostrare l'inesattezza o l'estraneità dei dati.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 49 e 50, nel testo allora vigente
Il ricorrente li richiamava in relazione alla qualificazione e all'imputazione dei compensi, ma la Corte non ha ravvisato una violazione di tali disposizioni.
Art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso che l'Amministrazione fosse priva di prova, ritenendo sufficienti gli elementi presuntivi raccolti e ponendo sul contribuente l'onere della prova contraria.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono indicare specificamente la violazione di legge o il vizio motivazionale; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione dei fatti.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Il ricorso deve indicare con precisione le norme che si assumono violate e le ragioni della censura; la mancata individuazione dello specifico errore di diritto indebolisce o rende inammissibile il motivo.
Massime di principio
- La contabilità parallela o "in nero", anche se composta da annotazioni informali e rinvenuta presso soggetti diversi dal contribuente, può legittimare un accertamento induttivo quando presenti elementi gravi, precisi e concordanti.
- Dopo che l'Amministrazione ha prodotto elementi presuntivi qualificati, il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica contraria; la semplice negazione dell'incasso o dell'operazione non è normalmente sufficiente.
- Dichiarazioni di terzi, documenti extracontabili, convenzioni interne e risultanze di indagini penali possono concorrere alla prova dell'evasione anche se il contribuente non è stato parte del procedimento penale, purché siano valutati in modo coerente.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante secondo i requisiti processuali.
- La contestazione dell'effettivo percettore delle somme deve essere accompagnata da elementi documentali o testimoniali idonei a superare il quadro presuntivo, non da mere richieste di ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22174 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22175 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22178 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22180 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22181 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 nov 2016Sentenza del 03/11/2016 n. 22186 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →