Cassazione Penale, Ordinanza n. 20098/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto la disapplicazione di circolari del D.A.P. in materia di canali radio e televisivi visibili, domandando in particolare di poter vedere tutti i canali disponibili sulla piattaforma del digitale terrestre e di poter nuovamente fruire del Telegiornale Umbria. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la sopravvenuta circolare D.A.P. avesse inciso sulla materia del contendere. Nell'impugnazione personale l'interessato ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il proprio interesse alla decisione fosse ancora attuale, perché le richieste originarie riguardavano anche profili non toccati dalla nuova circolare. Il tribunale di sorveglianza, rilevato che il provvedimento era stato emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente e non risultava sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017; per questo lo ha dichiarato inammissibile senza esaminare il merito della doglianza sulla persistenza dell'interesse.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato emesso ai sensi di questa norma, e ciò ha consentito al tribunale di sorveglianza di qualificare il reclamo come ricorso per cassazione.
art. 613 c.p.p.
Dopo la modifica introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che impone la firma del difensore cassazionista a pena di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
È il riferimento implicito alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., l'impugnazione deve rispettare i requisiti formali del ricorso per cassazione, inclusa la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale.
- L'inosservanza del requisito della sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Se il ricorso è colpito da una causa di inammissibilità formale assorbente, la Corte non esamina le censure di merito dedotte dall'impugnante.
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