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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro (corretta con decreto ex art. 288 cod.proc.civ. del 7 marzo 2025).

Giustizia amministrativa202500676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza n. 31/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, corretta con decreto ex art. 288 c.p.c. La sentenza, passata in giudicato, aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’integrale inesecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione all’Amministrazione il 13 marzo 2025 e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre chiesto l’esecuzione della statuizione sulle spese di lite liquidate dal giudice ordinario e distratte in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e l’Amministrazione non aveva provato né contestato l’adempimento; inoltre, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorso è stato tuttavia accolto solo parzialmente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato obbligato a dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, o altro equipollente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. La domanda relativa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario è stata dichiarata inaccoglibile: poiché tali spese erano state distratte in favore del difensore antistatario, il relativo credito apparteneva personalmente ed esclusivamente all’avvocato, unico legittimato a chiederne l’esecuzione, mentre la parte assistita non poteva agire in proprio. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti per l’omessa esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso dal TAR con ordine all’Amministrazione di adempiere e nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il termine era decorso nel caso esaminato.

  • art. 288 c.p.c.

    Riguarda la correzione della sentenza del giudice ordinario, richiamata quale parte integrante del titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato, anche del giudice ordinario, non sia stata eseguita dall’Amministrazione obbligata, purché il termine previsto per l’adempimento sia decorso.
  • La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale idoneo dell’Amministrazione fa decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.
  • Quando la sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese e agli onorari spetta personalmente ed esclusivamente al difensore; la parte assistita non è legittimata a chiedere in proprio, mediante giudizio di ottemperanza, l’esecuzione di tale statuizione.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell’Amministrazione debitrice, già inserito nella relativa struttura, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compensi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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