Sentenza n. 1753/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 356/24 emessa in data 4 giugno 2024 dal Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici considerati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Una sentenza del Tribunale di Pavia aveva accertato il suo diritto a beneficiare, per ciascun anno, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, il docente ha promosso giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha eseguito la sentenza e provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza da eseguire, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
- Se l'esecuzione della sentenza avviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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