Ordinanza n. 154/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. -OMISSIS-, emanato dal Questore della Provincia di Milano in data 30/11/2023, notificato in data 9/12/2025, con il quale è stata disposta: - la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-; il rigetto dell’istanza di aggiornamento trasmessa in data 7/6/2023 e contestuale diniego di rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rigetto dell'istanza di aggiornamento e diniego di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile deducendo, in sede cautelare, l'illegittimità della valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento della revoca. In particolare, ha sostenuto che tale valutazione non fosse attuale, perché basata esclusivamente su un unico precedente penale, per il quale la pena era stata interamente scontata. Ha inoltre dedotto il contrasto tra la valutazione amministrativa e quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza nell'ammetterlo al regime di semilibertà, nonché l'omessa considerazione della sua permanenza in Italia per circa vent'anni, iniziata in età adolescenziale, e dei suoi legami familiari, soprattutto con la sorella cittadina italiana e con il padre. Il provvedimento traeva la valutazione di pericolosità dalla sentenza penale definitiva, che aveva condannato il ricorrente a otto anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata a una serie indeterminata di reati, tra cui rapina e tentato omicidio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la gravità dei fatti accertati con sentenza penale definitiva, la durata della condotta criminosa e l'entità della pena escludessero, almeno prima facie, la manifesta irragionevolezza della valutazione amministrativa di estrema pericolosità sociale. Ha giudicato ragionevole anche la qualificazione di tale pericolosità come assorbente rispetto alla durata e all'intensità della permanenza dello straniero in Italia. Ha inoltre escluso una necessaria interferenza tra la valutazione del Tribunale di sorveglianza, funzionale all'ammissione a misure alternative alla detenzione, e quella spettante alle autorità amministrative in materia di ordine pubblico e immigrazione, trattandosi di criteri valutativi non sovrapponibili. Il provvedimento è stato ritenuto prima facie legittimo anche nella parte in cui non ha rilasciato un permesso di soggiorno per altro titolo, avendo l'amministrazione espressamente considerato la pericolosità sociale incompatibile con qualsiasi ulteriore autorizzazione al soggiorno. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la gravità dei fatti accertati con sentenza penale definitiva, la protrazione nel tempo della condotta criminosa e l'entità della pena possono escludere la manifesta irragionevolezza della valutazione amministrativa di estrema pericolosità sociale posta a fondamento della revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- La valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza per l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione risponde a criteri e finalità diversi da quelli attribuiti all'amministrazione in materia di ordine pubblico e immigrazione; pertanto, l'ammissione alla semilibertà non preclude, di per sé, una distinta valutazione amministrativa di pericolosità sociale.
- Quando l'amministrazione ritenga espressamente e ragionevolmente che la pericolosità sociale dello straniero sia incompatibile con qualsiasi autorizzazione al soggiorno, la revoca del permesso di soggiorno di lunga durata può apparire prima facie legittima anche nella parte relativa al mancato rilascio di un permesso per altro titolo.
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