Sentenza del 10/05/2019 n. 12454 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta classificazione doganale di una partita di "cast iron flooring" importata dalla Cina. La società aveva dichiarato la merce in una voce relativa a lamiere, barre, profilati e simili, mentre l'Ufficio doganale, sulla base di analisi eseguite da un laboratorio chimico statale, l'aveva classificata nella voce relativa a oggetti in ghisa per la canalizzazione, applicando il dazio generale e il dazio antidumping. L'Agenzia ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale sostenendo: il corretto rispetto della procedura prevista dall'art. 61 T.U.L.D.; l'erronea applicazione della buona fede per escludere il recupero dei dazi; e l'insufficienza della motivazione sulla classificazione della merce. La contribuente, con ricorso incidentale, ha lamentato l'assenza di prova dell'identità tra le merci contenute nei diversi carichi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto sufficiente il foglio di analisi notificato, poiché indicava la voce doganale, il materiale della merce, ossia la ghisa, e la sua destinazione funzionale alla canalizzazione. La contribuente, non avendo chiesto entro trenta giorni la ripresa del contraddittorio, la ripetizione delle analisi o una controvisita con propri periti, aveva lasciato cristallizzare l'accertamento. La Corte ha inoltre chiarito che la buona fede e l'incertezza normativa possono incidere sulle sanzioni, ma non esonerano dal pagamento dei dazi dovuti. Infine, ha ritenuto apparente e insufficiente la motivazione della Commissione regionale sulla classificazione doganale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 61 T.U.L.D.
"Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore"
La Dogana può accertare natura, caratteri e composizione delle merci mediante analisi di laboratorio e deve notificare all'operatore il risultato. Non è necessario che la comunicazione contenga una relazione tecnica dettagliata, purché permetta di comprendere la diversa classificazione, la composizione e la funzione della merce. L'operatore dispone di trenta giorni per chiedere la ripresa del contraddittorio o ulteriori verifiche; in mancanza, l'accertamento può diventare definitivo.
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 65 e 66 T.U.L.D.
Le disposizioni disciplinano le ulteriori forme di contraddittorio e di controvisita o ripetizione delle analisi. La relativa fase si attiva quando l'operatore contesta tempestivamente il risultato dell'accertamento doganale.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme possono giustificare la non applicazione delle sanzioni tributarie non penali. La norma non consente però di escludere il pagamento del tributo o del dazio effettivamente dovuto.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni consentono di denunciare, in cassazione, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa o apparente motivazione su fatti decisivi. Una decisione che affermi soltanto la maggiore specificità di una classificazione senza confrontarsi con gli elementi tecnici e documentali può essere cassata per motivazione insufficiente o apparente.
Massime di principio
- Quando la Dogana notifica un risultato di analisi che identifica chiaramente la composizione, la funzione e la voce doganale della merce, la comunicazione può essere ritenuta sufficiente anche se non contiene tutti i dettagli tecnici dell'esame.
- L'importatore deve contestare tempestivamente il risultato dell'analisi, chiedendo la ripresa del contraddittorio, la ripetizione delle analisi o una controvisita con propri consulenti. Il mancato esercizio di tali facoltà entro il termine previsto può rendere definitivo l'accertamento.
- La buona fede o l'incertezza interpretativa possono incidere sulle sanzioni, ma non eliminano l'obbligo principale di pagare dazi, imposte o altri diritti doganali dovuti.
- La classificazione doganale deve essere sostenuta da elementi tecnici, documentali e istruttori concreti; non è sufficiente una motivazione apodittica che affermi genericamente che una voce è più specifica di un'altra.
- In caso di più carichi, l'estensione dei risultati di un'analisi a merci diverse richiede una motivazione basata su elementi concreti, quali descrizione delle forniture, provenienza, destinazione e caratteristiche omogenee della merce.
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