Cassazione Penale, Sentenza n. 17570/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del riesame avverso l'ordinanza che ha applicato la custodia cautelare in carcere per reati tra cui associazione mafiosa e plurimi reati-fine. La censura principale mirava all'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., chiedendo la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare della seconda ordinanza (agosto 2022) alla prima misura cautelare derivante da convalida di fermo del 13/12/2019 (ordinanza del 31/12/2019) nel procedimento separato "Testa di Serpente", sostenendo che i fatti erano anteriori e connessi e che gli elementi oggettivi erano desumibili dagli atti del primo procedimento (anche in ragione di una comune indagine sulla medesima consorteria mafiosa). In sostanza il ricorrente deduceva la qualificata connessione fra le due misure, l'anteriorità delle condotte e la sussistenza dei requisiti per equiparare l'istruttoria di giudizio abbreviato al momento del rinvio a giudizio ai fini della desumibilità degli elementi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione svolta dal Tribunale del riesame fosse logica, coerente e non contraddittoria: la retrodatazione ex art. 297, comma 3, non può operare perché manca il presupposto dell'anteriorità dei reati posti a fondamento della seconda ordinanza rispetto alla prima; inoltre, non sussisteva la condizione tale da far ritenere superflua la verifica sulla prosecuzione o cessazione della partecipazione associativa. La Corte ha inoltre affermato che, quando la nuova ordinanza contesti l'associazione di stampo mafioso con formula "aperta" che indica la persistenza del reato dopo la prima ordinanza, la retrodatazione non si applica salvo che gli elementi rendano evidente la cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza. Il Tribunale aveva dimostrato elementi fattuali (intercettazioni, riscossione di somme tramite la "bacinella" del clan, ruolo di supplenza della moglie nelle riscossioni) che comprovano la perdurante adesione del Porcaro al sodalizio durante la detenzione, rendendo infondate le censure del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale disciplina del riesame: indicata come norma procedurale di riferimento per il rimedio impugnatorio, la sua applicazione è stata rispettata nel procedimento di merito.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare quando si tratta di misure emesse per reati connessi. La Corte interpreta che la retrodatazione richiede necessariamente l'anteriorità dei reati e la desumibilità degli elementi dal primo procedimento; non opera se la seconda ordinanza usa una contestazione di associazione "aperta" che indica persistenza del reato, salvo prova della cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese del ricorso per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte al rigetto del ricorso.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale sull'associazione di stampo mafioso: citata nel contesto dell'aggravazione dei reati e della valutazione della persistenza del vincolo associativo che giustifica la custodia cautelare.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede come condizione necessaria che i fatti posti a fondamento della successiva ordinanza siano anteriori alla prima misura cautelare; senza tale anteriorità la retrodatazione non può operare.
- Quando la nuova ordinanza addebita l'associazione mafiosa con formula "aperta" (indicando la persistenza del reato dopo la prima ordinanza), la retrodatazione è generalmente esclusa salvo prova convincente della cessazione della partecipazione alla data della prima misura.
- Per equiparare gli elementi del procedimento abbreviato alla desumibilità dagli atti del primo procedimento occorre che gli elementi idonei e sufficienti siano effettivamente emergenti dagli atti: il semplice riferimento a un'indagine unitaria o a indizi comuni non è sempre sufficiente.
- La detenzione non comporta automaticamente l'interruzione della partecipazione associativa: se permangono contatti o forme di supporto (es. riscossione di somme, comunicazioni tramite terzi) la partecipazione può considerarsi perdurante e giustificare una nuova misura cautelare.
- Il giudice di legittimità sindaca le quaestiones facti solo nel rispetto dei limiti di controllo della logicità, coerenza e non contraddittorietà delle argomentazioni dei giudici di merito; non sostituisce la valutazione probatoria con letture alternative non manifestamente illogiche.
- Le prove di pagamenti o di distribuzione di proventi del sodalizio verso affiliati detenuti rafforzano l'elemento di solidarietà interna e possono costituire elemento decisivo per ritenere invariata la partecipazione associativa nonostante la detenzione.
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