Sentenza del 22/06/2015 n. 3657 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - IVA - Contraddittorio preventivo - Necessità - Omissione - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato annullato. L'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, in presenza della necessità per l'Ufficio di rivalutare elementi già raccolti in una precedente verifica, ha determinato la nullità dell'atto per lesione del diritto di difesa del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento IVA perché l'Ufficio non aveva attivato il contraddittorio preventivo e non gli aveva consentito di fornire chiarimenti nella fase amministrativa. La rettifica IVA era stata fondata su una diversa valutazione di elementi già acquisiti durante una precedente verifica svolta ai fini IRES. Secondo la decisione, l'omessa interlocuzione preventiva ha compromesso il diritto di difesa del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è stata interpretata nel senso che, quando l'Amministrazione intende fondare la pretesa tributaria su una diversa valutazione di elementi acquisiti in una precedente verifica, deve consentire al contribuente di interloquire preventivamente e di fornire chiarimenti. L'omissione di tale fase, se pregiudica concretamente il diritto di difesa, comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'Amministrazione non può sempre procedere direttamente alla rettifica senza un previo confronto con il contribuente, soprattutto quando intende reinterpretare elementi già raccolti in una precedente attività istruttoria.
- Il contraddittorio preventivo serve a consentire al contribuente di spiegare, integrare o contestare gli elementi posti a fondamento della pretesa prima dell'emissione dell'atto.
- La mancata attivazione del contraddittorio può comportare l'annullamento dell'accertamento quando abbia inciso concretamente sulla possibilità di difesa del contribuente.
- La circostanza che gli elementi siano stati acquisiti in una verifica relativa a un'imposta diversa, come l'IRES, non esclude l'obbligo di confronto prima di utilizzarli per una rettifica IVA basata su una nuova valutazione.
- In casi analoghi, occorre verificare se l'Ufficio abbia comunicato preventivamente le contestazioni, concesso un termine per le osservazioni e valutato le eventuali deduzioni prima di emettere l'avviso.
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