Cassazione Penale, Sentenza n. 23044/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 28/11/2022 che, accogliendo l'appello di Lisi, ha revocato la misura interdittiva (sospensione dall'attività di commercialista e divieto di incarichi direttivi) e il sequestro preventivo relativo al capo 33-C, nonché ha dichiarato inammissibile il riesame dell'ordinanza 'genetica'. Il ricorso denuncia vizi di motivazione e violazioni di legge per non aver riconosciuto il requisito della gravità indiziaria a carico di Lisi rispetto ai seguenti capi: capo 32 (cagionamento doloso del fallimento per omissione sistematica di pagamenti ai creditori e all'erario), capo 33-C (bancarotta patrimoniale per distrazione dei compensi), capo 34 (bancarotta preferenziale per pagamenti a creditori chirografari), capo 35 (bancarotta documentale per mancato deposito del libro inventari). Inoltre il PM contesta la qualificazione dei compensi come dovuti/congrui e lamenta la mancanza di adeguata motivazione circa la revoca del sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali: la Corte può valutare solo la congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito e non riesaminare ex novo i fatti o rivalutare il compendio indiziario. Sul merito delle contestazioni, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Firenze avesse dato spiegazioni non manifestamente illogiche sulle ragioni della revoca (ad es. evidenziando elementi dalle intercettazioni che attribuivano le decisioni di pagamenti e la nomina del prestanome a Brogi e Romagnoli; la contestata congruità dei compensi e la tenuta della contabilità; la restituzione del compendio contabile e l'assenza di prova della mancata consegna del libro inventari). Quanto alla revoca della misura reale (sequestro), la Corte ha ritenuto che, accertata l'assenza di adeguato quadro indiziario e del fumus commissi delicti, la revoca fosse giustificata. In definitiva il ricorso del pubblico ministero non ha dimostrato l'esistenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria e pertanto è stato respinto (inammissibile).
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: la Corte verifica la congruenza logica della motivazione ma non può riconsiderare interamente il compendio indiziario
Cass. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Tiana)
Ribadisce i parametri di sindacato sulla motivazione in tema di misure cautelari e la limitazione del riesame in Cassazione
Cass. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)
Conferma che il ricorso per vizio di motivazione non autorizza la Corte a riformulare una diversa valutazione probatoria già svolta dal giudice di merito
Cass. Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 (Bolzoni)
Sul concorso dell'"extraneus" nella bancarotta: il dolo consiste nella volontarietà dell'apporto con consapevolezza che esso determina depauperamento del patrimonio sociale; non è richiesta la conoscenza specifica del dissesto
Cass. Sez. 5, n. 37101 del 15/06/2022 (Cardarelli)
Nel concorso dell'"extraneus" per bancarotta per operazioni dolose, il parere del consulente è rilevante solo se decisivo per l'assunzione della condotta illecita da parte dell'amministratore
Cassazione, richiamo su giudizio misura reale
Richiama la necessità di motivazione specifica quando si estende il giudizio della gravità indiziaria alla misura reale; la Corte ha ritenuto qui che, avendo il Tribunale escluso il fumus, la misura reale fosse priva di legittimità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali e reali, ha un sindacato limitato alla verifica della congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito; non può rivedere ex novo il compendio indiziario né riconsiderare la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito
- Per contestare efficacemente in Cassazione la revoca di misure cautelari occorre dimostrare una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o formalmente inadeguata del provvedimento impugnato; mere valutazioni alternative dei fatti non sono sufficienti
- Quando l'imputato è contestato come "extraneus" (concorso nel reato proprio dell'amministratore), l'accusa deve dimostrare la consapevolezza e la volontarietà del contributo fornito alla condotta illecita (apporto causalmente rilevante); non è sempre richiesto conoscere il dissesto, ma va provata la rappresentazione della pericolosità della condotta verso i creditori
- Le controversie su chi abbia effettivamente deciso pagamenti, nomine di prestanome o la congruità di compensi sono tipicamente questioni di merito riservate al giudice di merito e difficilmente ricontestabili in Cassazione salvo palese illogicità
- Sull'estensione del sindacato alla misura reale (sequestro) è necessario che il ricorrente specifichi errori di motivazione: se il giudice del riesame accerta l'assenza di fumus commissi delicti anche la misura reale può essere revocata come priva di legittimità
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