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Ordinanza

Ordinanza n. 209/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento dell'esame preliminare e conseguente non ammissione all'Esame di Stato per l'anno scolastico 2025/2026, nonché rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il liceo, presso il quale era iscritta quale candidata esterna, ha ritenuto non superato l'esame preliminare e l'ha esclusa dall'Esame di Stato per l'anno scolastico 2025/2026. Sono stati impugnati anche il rigetto della diffida e dell'istanza di autotutela e gli atti presupposti, inclusi i verbali delle prove scritte, del colloquio e dello scrutinio finale. La domanda cautelare si fondava, tra l'altro, sulla contestazione della valutazione delle prove e sulla rilevanza della documentazione relativa a problematiche di DSA, con la prospettazione della necessità di considerare tali problematiche e degli eventuali strumenti compensativi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha attribuito rilievo al fatto che, nella prova orale, la ricorrente aveva riportato otto insufficienze, alcune delle quali gravi, su dieci materie, con una media complessiva pari a 5. Ha inoltre ritenuto che il provvedimento di rigetto dell'autotutela motivasse ampiamente l'impossibilità di modificare la valutazione delle prove orali e che le ragioni esposte non apparissero manifestamente illogiche, irragionevoli o erronee. Quanto alle certificazioni relative ai DSA, il Collegio ha ritenuto la questione non dirimente, poiché non emergeva con chiarezza la regolare presentazione della documentazione all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, la ricorrente non aveva espressamente richiesto, in sede di verifica preliminare, l'utilizzo di strumenti compensativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel giudizio amministrativo; il TAR ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di una valutazione scolastica ampiamente insufficiente non consente la sospensione dell'atto quando dagli atti emergano numerose insufficienze, anche gravi, e una media complessiva molto bassa, salvo che siano ravvisabili profili manifesti di illogicità, irragionevolezza o errore.
  • Il rigetto di un'istanza di autotutela è idoneamente motivato quando espone in modo ampio e coerente le ragioni per cui non è possibile modificare una valutazione scolastica, sempre che tali ragioni non risultino manifestamente illogiche, irragionevoli o erronee.
  • La rilevanza di certificazioni relative a disturbi specifici dell'apprendimento può non risultare dirimente in sede cautelare quando non sia chiaramente provata la loro regolare presentazione all'inizio dell'anno scolastico e l'interessata non abbia espressamente richiesto, nella verifica preliminare, l'impiego di strumenti compensativi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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