Sentenza n. 8689/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativo documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento, nonché Allegato A contenente “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano”, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione del 14.11.2022 di avvio del procedimento; • elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • documento “Modello CE per payback dispositivi medici”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e allegato e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022 con allegato, pubblicati sul sito istituzionale delle Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Istituto di Ricovero e Cura e carattere Scientifico INRCA Ancora n. 348 del 11.9.2019 e allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche; • comunicazione e.mail del 13.12.2022 prot. 13779/ASF/ASF/A del Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche con elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti, citata nel documento istruttorio cit., ma allo stato non conosciuta; • comunicazione del 14.12.2022 “riscontro alla richiesta accesso atti pay back Dispositivi medici DM 6.7.2022”; • Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Regione Marche di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale di attribuzione degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, l'accordo Stato-Regioni, le determinazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere e gli atti istruttori regionali. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del pagamento effettuato in misura ridotta aderendo al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione espressa della ricorrente, intervenuta prima della decisione, ha impedito al giudice di esaminare il merito della controversia o di procedere d'ufficio alla valutazione dell'interesse ad agire. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in presenza della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella l. 8 agosto 2025, n. 118
Prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback dei dispositivi medici al quale la ricorrente ha aderito effettuando il pagamento in misura ridotta.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito nella l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in assenza di repliche o richieste contrarie, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare alla decisione mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- A fronte di una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può decidere il merito della controversia, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve conformare la pronuncia alla dichiarazione resa.
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