Cassazione Penale, Sentenza n. 7405/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnavano la sentenza del 23/05/2024 della Corte d'Assise d'Appello di Catania, rideterminata a seguito di annullamento senza rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte. Gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli di associazione per delinquere finalizzata a reati previsti dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (capo A) e di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina (capo B) per fatti commessi tra ottobre 2015 e maggio 2016. Pandetta deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata adeguata giustificazione dell'entità della pena, ritenuta elevata e prossima al massimo edittale. Longhitano denunciava violazione del divieto di reformatio in peius sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe calcolato la pena base in misura superiore a quella cristallizzata nel minimo edittale nel primo grado, sostenendo che la sentenza rescissoria avrebbe dovuto partire dal minimo della fattispecie di base.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la determinazione della pena da parte del giudice di merito rientra nella discrezionalità e che nel caso di specie la pena base di anni tre non supera il medio edittale della fattispecie (uno-cinque anni, medio pari a tre). Per Pandetta la motivazione è stata considerata sufficiente, essendo la pena entro il margine edittale medio e adeguatamente richiamata ai criteri dell'art. 133 cod. pen. Quanto a Longhitano, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla reformatio in peius: l'annullamento senza rinvio ha modificato il quadro circostanziale e la struttura del reato continuato, per cui è legittimo ricalcolare la pena sulla nuova base circostanziale. Inoltre la pena complessiva risultante è stata inferiore a quella del primo grado, quindi non si configura peggioramento vietato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 12
richiamati il comma 1 e i commi 3, 3-bis e 3-ter con riferimento alle circostanze aggravanti e alla sanzione prevista all'epoca: reclusione da uno a cinque anni
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (fattispecie di base) dopo il giudizio di comparazione tra circostanze residuate; la pena base è stata fissata in relazione alla cornice prevista per la fattispecie non aggravata
Codice di procedura penale, art. 587
effetto estensivo dell'annullamento
L'annullamento operato in favore di un imputato può estendersi agli altri in determinate ipotesi; qui Longhitano ha beneficiato dell'effetto estensivo
Codice penale, art. 416
delitto di associazione per delinquere
Il reato di associazione è stato qualificato come reato satellite nella continuazione con il favoreggiamento
Codice penale, art. 133
I criteri di commisurazione della pena sono stati richiamati quale parametro per valutare l'adeguatezza della pena e la sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto che richiamo ai criteri di adeguatezza e all'entità dei fatti fosse sufficiente data la pena non superiore al medio edittale
Codice di procedura penale, art. 69 comma 3
Il giudizio di comparazione tra circostanze è stato applicato per determinare la cornice edittale da utilizzare nella quantificazione della pena
Codice di procedura penale, art. 616
Ai sensi di questa norma, a seguito del rigetto dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La determinazione della pena è largamente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrio o motivazione illogica.
- Quando la pena inflitta non supera il medio edittale, la motivazione sulla commisurazione può essere meno analitica, purché richiami i criteri dell'art. 133 cod. pen. e il rapporto di proporzione sia rispettato.
- Il medio edittale va calcolato correttamente prendendo il punto medio tra minimo e massimo edittale e non semplicemente dimezzando il massimo.
- Il divieto di reformatio in peius riguarda il trattamento finale del ricorrente: non è automaticamente violato se cambia il modo di calcolare singoli elementi della pena purché la pena complessiva non sia peggiorativa rispetto al giudizio precedente.
- L'annullamento senza rinvio che elimina circostanze aggravanti può cambiare strutturalmente il 'bagaglio' circostanziale; il giudice del rinvio deve ricalcolare la pena alla luce delle circostanze residue, con possibile novazione della quantificazione della continuazione.
- In impugnazioni contro la quantificazione della pena conviene dimostrare chiaramente che la pena è risultata superiore al medio edittale o che vi è un palese difetto logico nella motivazione; altrimenti la censura difficilmente sarà accolta.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese processuali in caso di rigetto e valutare la solidità del vizio denunciato (arbitrio, illogicità, violazione di legge manifesta).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7380/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →