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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40125/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cadiri impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in parziale accoglimento dell'appello della Procura di Enna e in riforma dell'originaria misura non detentiva disposta dal giudice per le indagini, ha sostituito la misura con gli arresti domiciliari per una serie di furti di autovetture aggravati. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente il decorso del tempo rispetto ai fatti e non avrebbe indicato elementi concreti che consentano di ritenere prossime occasioni di delinquere; proponeva altresì l'idoneità di misure non detentive con prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva valorizzato la ripetitività dei reati, il breve arco temporale in cui erano stati commessi (circa un anno), la presenza di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio dal 1998 al 2018 e precedenti per evasione, nonché il fatto che alcuni reati erano stati commessi nella provincia in cui sarebbe stata eseguita l'eventuale misura domiciliare. La Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità è limitato al controllo dei vizi motivazionali che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità e non consente una rinnovata valutazione dei fatti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p. (lettera c) - riferimento alla modificazione introdotta dalla legge n.47/2015)

    La Corte distingue i concetti di "concretezza" (capacità a delinquere) e di "attualità" (probabilità di reiterazione valutata prognosticamente alla data della misura), richiedendo valutazioni autonome e separate; riconosce che il giudice del riesame ha adeguatamente valutato entrambe.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che autorizza l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per il ricorso dichiarato inammissibile; qui applicata per l'importo di euro 3.000.

  • Principi giurisprudenziali richiamati (Cassazione: ammissibilità del ricorso per motivi di mera illogicità o violazione di legge, divieto di rinnovata valutazione del merito)

    La Corte riafferma che in sede di legittimità è sindacabile la motivazione solo nei limiti della sua esistenza, logicità e correttezza giuridica; non è consentito rivedere i fatti o riformulare la valutazione delle esigenze cautelari se non sussiste manifesta illogicità o violazione di norme specifiche.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo se contestano la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non consente una rinnovata valutazione del merito dei fatti.
  • Occorre distinguere tra 'concretezza' delle esigenze cautelari (capacità a delinquere) e 'attualità' (probabilità di reiterazione): entrambe devono essere valutate autonomamente dal giudice e motivate separatamente.
  • Elementi che rafforzano la sussistenza del pericolo di reiterazione: ripetitività dei reati, breve arco temporale di commissione, numerosi precedenti penali omogenei nel tempo, comportamenti di evasione o trasgressione di prescrizioni precedenti, modalità organizzate della condotta e coincidenza territoriale tra luogo di esecuzione della misura e luoghi dei reati.
  • La presenza di precedenti estesi nel tempo non viene automaticamente neutralizzata dal decorso temporale: il giudice può ritenere attuale il pericolo di recidiva se dal complesso degli indizi emerge una propensione stabile alla criminalità.
  • Se si intende contrastare in sede di legittimità una misura cautelare, le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, indicando dove sussista manifesta illogicità o violazione di legge.

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