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Sentenza

Sentenza n. 10721/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della “graduatoria provvisoria” inerente ai programmi presentati nell’ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede; - nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 01.08.2023, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 38 della graduatoria; - quali atti presupposti, dello stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell’avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Italia del Vino Consorzio l’11/12/2023 per l’annullamento: - della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all’art. 10 dell’avviso n. 182458 del 22.04.2022, modificato con avviso n. 324752 del 21/07/2022 prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data; - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Italia del Vino Consorzio il 29/01/2024 per l’annullamento: - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell’ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede; - nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando, prot. n. 340824 del 30.06.2023, e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando, prot. n. 0341697 del 30.06.2023, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023 e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all’ulteriore valutazione effettuata a seguito della presentazione dell’istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell’avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati.

Giustizia amministrativa202313443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie provvisoria e definitiva relative alla procedura per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera, nonché gli atti di valutazione, la circolare esplicativa e gli atti presupposti e connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, partecipante al quinto bando per i contratti di filiera con il programma vitivinicolo denominato "All 4 Sustainability", contestava il punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione, pari a 82,73 punti, e la conseguente collocazione in posizione non finanziabile: n. 190 nella graduatoria provvisoria e n. 194 in quella definitiva. Deduceva, tra l'altro, che la procedura avrebbe dovuto ammettere alla prosecuzione dell'iter tutti i programmi idonei e non soltanto quelli rientranti nel budget; l'illegittimità dell'avviso per contrasto con la disciplina normativa; errori nella valutazione dei parametri relativi alla qualità del programma, all'impatto sul mercato, alla valorizzazione della filiera e agli obiettivi ambientali; errori nell'attribuzione dei punteggi agli altri concorrenti; illegittimità della nomina e della composizione della Commissione; violazione della collegialità e irragionevolezza dei tempi di valutazione; insufficienza della motivazione espressa mediante punteggi numerici e mancata predeterminazione di criteri e subcriteri; violazione dell'art. 12 l. 241/1990 nella determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi. Con i motivi aggiunti contestava inoltre la circolare sulle modalità di presentazione della proposta definitiva e la graduatoria definitiva. La sentenza non definitiva n. 8508/2025 aveva dichiarato inammissibili tutte le doglianze, salvo quelle concernenti il calcolo del punteggio del programma e i connessi profili motivazionali, disponendo il riesame istruttorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Nel corso del giudizio, a seguito dello scorrimento della graduatoria e della riorganizzazione del finanziamento mediante il Fondo Rotativo Contratti di Filiera, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione del Contratto di Filiera relativo al programma del ricorrente e con il riconoscimento del beneficio economico. Tali sopravvenienze hanno realizzato integralmente, per fatto dell'Amministrazione e in via extragiudiziale, l'utilità sostanziale perseguita con il ricorso, sicché l'annullamento degli atti impugnati non avrebbe potuto procurare al ricorrente alcun ulteriore vantaggio concreto. Il giudice ha quindi ritenuto oggettivamente venuta meno la lite, senza pronunciarsi nuovamente sulla fondatezza delle residue censure di merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni e del comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità – dipendente dall’azione della P.A. - cui aspira il ricorrente

    La cessazione della materia del contendere presuppone che l'Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, facendo conseguire al ricorrente l'utilità perseguita, così da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.

  • art. 12 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione alla predeterminazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi pubblici; la sentenza definitiva non esamina nuovamente tale censura, già ritenuta inammissibile dalla sentenza non definitiva.

  • art. 9 D.M. n. 0673777/2021

    Richiamato quale parametro normativo dei criteri di valutazione dei programmi e dei progetti; le relative censure non sono esaminate nella decisione definitiva per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. richiede il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, realizzato per fatto dell'Amministrazione e in via extragiudiziale, nonché il conseguimento dell'utilità concreta cui il ricorrente aspirava.
  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento di atti relativi a una procedura di finanziamento pubblico, il ricorrente ottiene la sottoscrizione del contratto di finanziamento e il riconoscimento del beneficio economico perseguito, l'eventuale annullamento degli atti impugnati non può procurargli un'ulteriore utilità concreta; il giudizio deve pertanto essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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