Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Reverse charge - Modalità alternativa di assolvimento dell'imposta - Natura agevolativa - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di richiedere nuovamente l’IVA all’importazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto unionale quando la stessa imposta era già stata correttamente assolta mediante reverse charge. La doppia imposizione non è consentita, poiché il meccanismo dell’inversione contabile garantisce la neutralità dell’IVA e non comporta un indebito vantaggio per il contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della richiesta di versamento dell’IVA all’importazione nonostante l’imposta fosse già stata regolarizzata dal soggetto passivo attraverso il reverse charge, con autofatturazione e registrazione sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite. È stato chiarito che l’inversione contabile non costituisce un’agevolazione fiscale, bensì una modalità ordinaria di assolvimento dell’IVA, finalizzata anche a prevenire le frodi e coerente con il principio di neutralità dell’imposta.

Norme richiamate

  • Sesta direttiva IVA

    La normativa nazionale non può richiedere il pagamento dell’IVA all’importazione quando la medesima imposta è già stata regolarizzata mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA.

    La direttiva, in applicazione del principio di neutralità dell’IVA, impedisce che l’Amministrazione pretenda una seconda volta l’imposta già correttamente assolta attraverso il reverse charge.

  • Principio di neutralità dell’IVA

    L’IVA deve gravare sul consumatore finale e non può determinare una duplicazione dell’imposizione a carico del soggetto passivo che abbia correttamente applicato il meccanismo dell’inversione contabile.

Massime di principio

  • Il reverse charge deve essere considerato una modalità ordinaria di applicazione e assolvimento dell’IVA, non un’agevolazione fiscale.
  • Quando l’IVA è stata correttamente assolta mediante autofatturazione e registrazione nei registri previsti, l’Amministrazione non può richiedere nuovamente la stessa imposta a titolo di IVA all’importazione.
  • Il principio di neutralità dell’IVA impedisce la doppia imposizione, salvo che siano riscontrate irregolarità sostanziali o manchi una corretta contabilizzazione dell’operazione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la tracciabilità dell’autofattura, la corretta registrazione nei registri IVA e la coincidenza tra l’imposta assolta con il reverse charge e quella richiesta dall’Amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.