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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20938/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello resa in sede di rinvio (dalla Cassazione) che, pur riconoscendo la massima estensione della riduzione della pena per la circostanza attenuante della collaborazione (art. 8 dl. 13/05/1991, n.152 conv. l. 12/07/1991, n.203), aveva escluso la sussistenza del vincolo di continuazione tra il reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e una estorsione tentata commessa nel 2006. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 81 c.p. e continuazione interna), sostenendo che l'estorsione (modalità c.d. "cavallo di ritorno") fosse tipica dell'attività del clan e dunque rientrasse nel programma criminoso dell'associazione, essendo stata commessa mentre l'imputato era inserito stabilmente nella compagine associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione di merito corretta e motivata, basata sull'assenza di collegamenti specifici tra l'estorsione e il contesto della criminalità organizzata (il fatto era commesso con soggetto estraneo alla compagine e con modalità ritenute estranee all'ambiente organizzato, pur essendo l'estorsione un reato tipico del clan). La Suprema Corte ha richiamato i criteri necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità dei beni tutelati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, preprogrammamento delle successive condotte) e ha osservato che l'accertamento di tali elementi è giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha rilevato che l'esistenza astratta di reati "tipici" dell'associazione non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione con singoli reati commessi se non emergono collegamenti specifici

  • art. 8 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella l. 12 luglio 1991, n. 203

    Norma che disciplina la circostanza attenuante della collaborazione; la Corte d'appello ha riconosciuto al ricorrente la massima estensione della riduzione prevista da questa attenuante

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra reati; la Corte ha richiamato i criteri applicativi (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, preprogrammamento) e ha confermato che la verifica di tali elementi è valutazione di fatto del giudice di merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla impugnazione in Cassazione: il ricorso era formulato nei limiti consentiti e la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità per motivi di merito/fattuali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021)

    Principi richiamati: il riconoscimento della continuazione richiede "concreti indicatori" e la valutazione della loro presenza è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se congruamente motivato

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di "concreti indicatori" (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, pre-programmazione) e non può fondarsi soltanto sulla presenza astratta di reati tipici del sodalizio
  • La mera coincidenza temporale o il fatto che un reato sia della "stessa natura" di quelli tipici dell'associazione non sono sufficienti per dichiarare la continuazione se mancano collegamenti concreti con l'organizzazione
  • La valutazione sulla sussistenza del nesso di continuazione è un giudizio di fatto del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di legge o motivazione, non per riconsiderare i fatti adeguatamente motivati
  • Se si contesta la mancata applicazione della continuazione, la difesa deve allegare elementi che consentano al giudice di merito di valutare i collegamenti; tuttavia l'onere probatorio non richiede che la difesa dimostri la coincidenza temporale nei minimi dettagli, ma che fornisca elementi utili all'accertamento
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e, se previsto, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte può quantificare tale somma in via equitativa

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