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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48305/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato estinto il reato di truffa (inizialmente con l'aggravante ex art. 640, comma 2 n. 2 c.p., poi esclusa) a favore dell'imputato in quanto questi aveva inviato un vaglia postale di euro 250,00 alla persona offesa (p.o.). Il motivo centrale del ricorso alla Cassazione era la violazione dell'art. 162‑ter c.p., in quanto il giudice, prima di dichiarare l'estinzione del reato per condotta riparatoria, aveva omesso di sentire la persona offesa come prescrive la norma e non aveva verificato l'effettivo e sufficiente ristoro del danno e la congruità dell'offerta risarcitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha affermato che la procedura di verifica della condotta riparatoria richiede l'instaurazione del contraddittorio e la previa audizione della persona offesa (richiamo alla disciplina dell'art. 469 c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata). Avendo il Tribunale omesso di sentire la p.o. e quindi di valutare la capacità satisfattiva dell'offerta, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Firenze per il proseguimento del procedimento secondo le prescrizioni indicate dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 162‑ter cod. pen.

    La declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria richiede che il giudice verifichi la reale capacità satisfattiva della riparazione. Prima di dichiarare l'estinzione è necessario instaurare il contraddittorio e sentire la persona offesa per valutare congruità ed esaustività del ristoro

  • art. 469 cod. proc. pen.

    "sentite le parti e la persona offesa"

    La procedura di verifica della condotta riparatoria segue le regole previste dall'art. 469 c.p.p.: la pronuncia predibattimentale richiede la previa instaurazione del contraddittorio e l'audizione della persona offesa; la mancata osservanza comporta nullità

  • comma 1‑bis dell'art. 469 cod. proc. pen.

    Conferma il principio che la pronunzia relativa alla causa di non punibilità (analoga nella ratio) impone la previa audizione anche della persona offesa, rafforzando l'obbligo di coinvolgimento della vittima

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Richiamato per analogia: le garanzie procedurali previste per cause di non punibilità (come l'audizione della persona offesa) sono utili a interpretare la disciplina della condotta riparatoria e la necessità di contraddittorio

  • art. 640, comma 2, n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante originariamente contestata e poi esclusa dal Tribunale; la decisione sulla sua esclusione non esimeva il giudice dall'osservanza delle garanzie procedurali previste per l'estinzione del reato

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione (contraddittorio cartolare) del giudizio di legittimità; non incide sulla necessità sostanziale di audizione della persona offesa nella fase decisoria sullo status estintivo

  • art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Citato dalla giurisprudenza come parametro interpretativo in ordine alla necessità di valutare la relazione tra attività riparatorie e gravità del fatto, per evitare effetti negativi sulla prevenzione generale

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria (art. 162‑ter c.p.) richiede sempre la previa instaurazione del contraddittorio e, se presente/compare, l'audizione della persona offesa; l'omissione è un vizio che può portare all'annullamento della decisione
  • La mera produzione di una somma o la prova della presa in carico del risarcimento (es. vaglia postale) non è automaticamente sufficiente: il giudice deve valutare l'effettiva capacità satisfattiva rispetto alla gravità del fatto
  • L'accettazione da parte della persona offesa non vincola il giudice: quest'ultimo può comunque verificare se l'offerta è congrua rispetto alla gravità del reato e agli interessi di prevenzione generale
  • La procedura prevista dall'art. 469 c.p.p. è la cornice da seguire per le pronunce predibattimentali di estinzione e richiede la partecipazione delle parti e della persona offesa per garantire completezza e affidabilità del giudizio
  • In caso di omissione procedurale rilevante (es. mancata audizione della p.o.), il pubblico ministero può impugnare con successo la sentenza davanti alla Cassazione ottenendo l'annullamento
  • Nelle valutazioni sul carattere "esaustivo" della riparazione il giudice deve mettere in relazione l'entità della riparazione con la gravità dell'offesa e considerazioni di prevenzione generale e speciale

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