Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28578/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa contestava la detenzione, all'interno di uno stabilimento vitivinicolo, di silos contenenti succo d'arancia, ritenuta vietata dalla disciplina speciale. Gli intimati hanno proposto opposizione sostenendo che i silos fossero collocati in un diverso stabilimento, separato da una rete metallica alta quattro metri, e che comunque il succo d'arancia non fosse idoneo a sofisticare o inquinare i vini. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato l'opposizione, ritenendo provata la presenza dei silos nello stesso opificio vitivinicolo e irrilevante/inidonea la separazione allegata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo sulla collocazione dei silos in stabilimento diverso; falsa applicazione delle norme che vietano la detenzione di succhi diversi dal mosto e dal vino negli stabilimenti enologici; nullità per ultrapetizione; violazione della disciplina tecnica sulla recinzione; omesso esame e falsa applicazione delle norme sulla presunta inidoneità del succo d'arancia a sofisticare i vini e sulla deroga subordinata a comunicazione preventiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha valorizzato l'accertamento della Corte territoriale secondo cui i silos di succo d'arancia erano collocati nello stesso stabilimento vitivinicolo e che la rete metallica non bastava a dimostrare l'esistenza di un distinto opificio. Ha inoltre rilevato che il succo d'arancia rientra comunque tra i prodotti espressamente vietati dall'art. 6 della legge richiamata e che, in ogni caso, la deroga per prodotti non idonei alla sofisticazione richiede una preventiva comunicazione all'amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    La censura ex art. 360 n. 5 non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito; è ammissibile solo se concerne un fatto decisivo realmente omesso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di falsa applicazione di legge non consente di sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'error in procedendo consente alla Corte di esaminare gli atti di causa, ma non di sostituire la propria valutazione a quella di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La Corte non ha ravvisato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 82/2006

    Negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere: [...] c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino

    La presenza di succo d'arancia nello stabilimento vitivinicolo integra la violazione del divieto legale di detenzione di succhi diversi dal mosto e dal vino.

  • art. 7 L. n. 82/2006

    In deroga all'articolo 6, la detenzione e il confezionamento negli stabilimenti enologici e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, sono subordinati ad apposita comunicazione

    Anche ove i prodotti non siano idonei a sofisticare o inquinare i vini, la loro detenzione negli stabilimenti è consentita solo previa comunicazione all'ufficio competente.

  • art. 35, comma 4, L. n. 82/2006

    Richiamato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte conferma la sanzione sulla base del divieto di detenzione nello stabilimento vitivinicolo.

  • art. 39 L. n. 82/2006

    La Corte di merito ha escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta alla disciplina invocata.

  • art. 4, comma 4, D.M. 19 dicembre 2000

    La censura relativa alla recinzione è stata ritenuta non idonea a sovvertire l'accertamento di fatto sulla collocazione dei silos.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso censure formalmente rubricate come omesso esame di un fatto o violazione di legge, quando in realtà si mira a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la collocazione di prodotti vietati all'interno di uno stabilimento soggetto a divieto speciale, tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e coerente.
  • Il divieto normativo di detenzione di determinati prodotti in stabilimenti enologici opera per il solo dato oggettivo della presenza dei prodotti vietati, a prescindere dalla loro concreta idoneità alla sofisticazione del vino, salvo che ricorrano le condizioni derogatorie previste dalla legge.
  • La deroga al divieto di detenzione di prodotti non consentiti negli stabilimenti vitivinicoli richiede non solo l'assenza di idoneità alla sofisticazione o all'inquinamento, ma anche la preventiva comunicazione all'autorità competente.
  • Le doglianze che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.