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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32483/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 7/10/2022 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva revocato l'ordine di demolizione irrogato con sentenza irrevocabile dell'8/11/2000. Il Procuratore generale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.l. 30/9/2003, conv. con L. 24/11/2003 n.326 (condono), nonché degli artt. 31, comma 5, e 43, comma 5, della L. 47/1985, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente se le opere fossero ultimate alla data ultima rilevante per il condono (31/3/2003), avrebbe confuso "ultimazione" con "completamento funzionale", e avrebbe dato un giudizio insufficiente sui rilievi della Polizia municipale (accertamenti del 27/9/2000 e del 12/6/2013) e sulla rilevanza del sequestro/preclusione della disponibilità dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello. Ha rilevato vizi di motivazione: la decisione di merito ha valutato in modo errato e contraddittorio i rilievi della Polizia locale (senza bisogno di allegare foto per atti pubblici chiari) e non ha adeguatamente motivato la valutazione circa l'effetto di un sequestro sulla condonabilità. La Corte di cassazione ha ordinato al giudice del rinvio di verificare in concreto i presupposti della condonabilità, con particolare riguardo al momento di ultimazione delle opere (31/3/2003), e di controllare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Giugliano il 20/12/2018, nonché la conformità di eventuali disposizioni regionali ai principi nazionali.

Norme richiamate

  • d.l. 30 settembre 2003, conv. L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32

    La Corte richiama che la valutazione della condonabilità deve avere riguardo al requisito dell'ultimazione entro il termine fissato (31/3/2003), salvo la possibilità che l'ultimazione sia stata impedita da provvedimenti amministrativi o penali; in caso di incertezza il giudice deve accertare fattualmente se il sequestro abbia effettivamente impedito il completamento utile ai fini del condono

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31, comma 5

    Richiamata come norma rilevante per la nozione di "ultimazione" delle opere condonabili; la Corte segnala la necessità di distinguere tra strutture ultimate e lavori funzionali aggiuntivi e di valutare se, alla data di riferimento, esistessero i requisiti per il rilascio del titolo in sanatoria

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 43, comma 5

    Utilizzata per puntualizzare i limiti della sanatoria e la distinzione tra ultimazione materiale e completamento funzionale; la Cassazione invita il giudice di merito a verificare se il permesso di costruire in sanatoria sia compatibile con vincoli (ad es. sequestri) e con i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge

Massime di principio

  • Per valutare la condonabilità è decisivo accertare lo stato di ultimazione dell'opera alla data fissata dalla norma (31/3/2003 per il condono 2003); occorre distinzione tra "rustico" strutturale e lavori di completamento funzionale.
  • Un provvedimento di sequestro che abbia impedito la prosecuzione dei lavori può giustificare la mancata ultimazione e non precludere automaticamente la sanatoria, ma il giudice deve accertare concretamente l'effetto del sequestro e la disponibilità dell'immobile.
  • Atti pubblici di accertamento (es. verbali della Polizia municipale) sono prove rilevanti anche senza documentazione fotografica; la loro genericità deve essere motivata dal giudice, non dato per assunto.
  • Il rilascio di permessi in sanatoria successivi (anche molti anni dopo) richiede controllo sulla legittimità e sull'efficacia del titolo: il giudice deve verificare presupposti, forma e sostanza del potere di rilascio e la conformità alle norme nazionali/ regionali.
  • In presenza di dubbi o lacune probatorie sulla disponibilità dell'immobile o sullo stato delle opere alla data normativa, è corretta la rimessione per un nuovo esame di merito con acquisizione/valutazione ulteriore della prova.

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