Cassazione Penale, Sentenza n. 32483/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 7/10/2022 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva revocato l'ordine di demolizione irrogato con sentenza irrevocabile dell'8/11/2000. Il Procuratore generale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.l. 30/9/2003, conv. con L. 24/11/2003 n.326 (condono), nonché degli artt. 31, comma 5, e 43, comma 5, della L. 47/1985, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente se le opere fossero ultimate alla data ultima rilevante per il condono (31/3/2003), avrebbe confuso "ultimazione" con "completamento funzionale", e avrebbe dato un giudizio insufficiente sui rilievi della Polizia municipale (accertamenti del 27/9/2000 e del 12/6/2013) e sulla rilevanza del sequestro/preclusione della disponibilità dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello. Ha rilevato vizi di motivazione: la decisione di merito ha valutato in modo errato e contraddittorio i rilievi della Polizia locale (senza bisogno di allegare foto per atti pubblici chiari) e non ha adeguatamente motivato la valutazione circa l'effetto di un sequestro sulla condonabilità. La Corte di cassazione ha ordinato al giudice del rinvio di verificare in concreto i presupposti della condonabilità, con particolare riguardo al momento di ultimazione delle opere (31/3/2003), e di controllare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Giugliano il 20/12/2018, nonché la conformità di eventuali disposizioni regionali ai principi nazionali.
Norme richiamate
d.l. 30 settembre 2003, conv. L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32
La Corte richiama che la valutazione della condonabilità deve avere riguardo al requisito dell'ultimazione entro il termine fissato (31/3/2003), salvo la possibilità che l'ultimazione sia stata impedita da provvedimenti amministrativi o penali; in caso di incertezza il giudice deve accertare fattualmente se il sequestro abbia effettivamente impedito il completamento utile ai fini del condono
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31, comma 5
Richiamata come norma rilevante per la nozione di "ultimazione" delle opere condonabili; la Corte segnala la necessità di distinguere tra strutture ultimate e lavori funzionali aggiuntivi e di valutare se, alla data di riferimento, esistessero i requisiti per il rilascio del titolo in sanatoria
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 43, comma 5
Utilizzata per puntualizzare i limiti della sanatoria e la distinzione tra ultimazione materiale e completamento funzionale; la Cassazione invita il giudice di merito a verificare se il permesso di costruire in sanatoria sia compatibile con vincoli (ad es. sequestri) e con i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge
Massime di principio
- Per valutare la condonabilità è decisivo accertare lo stato di ultimazione dell'opera alla data fissata dalla norma (31/3/2003 per il condono 2003); occorre distinzione tra "rustico" strutturale e lavori di completamento funzionale.
- Un provvedimento di sequestro che abbia impedito la prosecuzione dei lavori può giustificare la mancata ultimazione e non precludere automaticamente la sanatoria, ma il giudice deve accertare concretamente l'effetto del sequestro e la disponibilità dell'immobile.
- Atti pubblici di accertamento (es. verbali della Polizia municipale) sono prove rilevanti anche senza documentazione fotografica; la loro genericità deve essere motivata dal giudice, non dato per assunto.
- Il rilascio di permessi in sanatoria successivi (anche molti anni dopo) richiede controllo sulla legittimità e sull'efficacia del titolo: il giudice deve verificare presupposti, forma e sostanza del potere di rilascio e la conformità alle norme nazionali/ regionali.
- In presenza di dubbi o lacune probatorie sulla disponibilità dell'immobile o sullo stato delle opere alla data normativa, è corretta la rimessione per un nuovo esame di merito con acquisizione/valutazione ulteriore della prova.
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