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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29658/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto delle sue domande: riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa dal maggio 2004 al dicembre 2007; riconoscimento di una qualifica superiore per il periodo successivo regolarizzato dall'1.1.2008; pagamento di lavoro straordinario. Con l'unico motivo deduceva, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio tantum devolutum quantum appellatum, sostenendo che l'atto di appello avesse in realtà investito tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado, anche tramite il richiamo alle testimonianze che avrebbero dimostrato la subordinazione, l'inquadramento superiore e lo straordinario. Contestava inoltre che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non devoluti tali profili e avesse, di fatto, rivalutato il merito e le deposizioni testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sulla violazione dell'art. 342 c.p.c. non rispettava gli oneri di specificazione e autosufficienza ex art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c., poiché non riproduceva le parti essenziali dell'atto di appello necessarie a verificare l'effettiva devoluzione delle questioni. Ha inoltre osservato che le doglianze, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove testimoniali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, c.p.c., n. 3

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge relativa all'art. 342 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non correttamente sviluppata.

  • art. 342 c.p.c.

    Disciplina i requisiti dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che la verifica del rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum richiedesse la trascrizione delle parti essenziali dell'appello, mancante nel ricorso.

  • art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6

    Impone specificità e autosufficienza del ricorso; la Corte ha affermato che tali oneri valgono anche quando si deducono errores in procedendo.

  • art. 360, primo comma, c.p.c., n. 5

    Richiamato per evidenziare che il ricorso, in sostanza, tendeva a sollecitare un riesame del merito e delle prove, attività non consentita in cassazione salvo l'anomalia motivazionale nei limiti rigorosi previsti dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato richiamato il procedimento camerale non partecipato con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Anche quando si denunciano errores in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorso indica in modo specifico i fatti processuali rilevanti e trascrive o localizza gli atti necessari alla verifica della censura.
  • La doglianza sulla violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum è inammissibile se il ricorrente non riproduce le parti essenziali dell'atto di appello dalle quali risulti l'effettiva devoluzione delle questioni al giudice di secondo grado.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, salvo i ristretti casi di anomalia motivazionale deducibili ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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