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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-474/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024. — Laudamotion GmbH contro flightright GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione. — Causa C-474/22

Giurisprudenza europea62022CJ0474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il ritardo prolungato di un volo all’arrivo non elimina l’obbligo, per il passeggero, di presentarsi in tempo utile all’accettazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004. La compensazione pecuniaria per il ritardo di almeno tre ore presuppone quindi il rispetto di tale formalità, salvo il caso di cancellazione del volo. La Corte ha inoltre escluso che l’eventuale certezza anticipata del ritardo esoneri dal check-in, rendendo superflua la seconda questione.

Ritardo aereo di oltre tre ore: la compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 richiede la presentazione tempestiva del passeggero all’accettazione, senza assimilare il ritardo prolungato alla cancellazione del volo ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

La questione giuridica

Se, per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004 in caso di ritardo all’arrivo di almeno tre ore, il passeggero debba comunque aver soddisfatto l’obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), oppure se tale requisito venga meno perché il ritardo prolungato debba essere trattato come una cancellazione del volo; in subordine, se la deroga al requisito di presentazione valga quando il passeggero disponga già di elementi sufficientemente sicuri circa l’inevitabilità del ritardo prolungato.

Principio di diritto

Per i voli ritardati di tre ore o più all’arrivo, il diritto alla compensazione pecuniaria ex articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004 resta subordinato al rispetto dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a): il passeggero deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione, oppure, se ha già effettuato il check-in online, deve essersi presentato in tempo utile all’aeroporto presso un rappresentante del vettore operativo. Il ritardo prolungato non può essere assimilato alla cancellazione del volo ai fini dell’esenzione da tale obbligo, e l’eventuale pregiudizio individuale diverso dalla perdita di tempo può al più rilevare come risarcimento supplementare ex articolo 12.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera l), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004

Ritardo prolungato di un volo e obbligo di presentazione all’accettazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di diritti dei passeggeri aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. La questione centrale è se il passeggero che chieda la compensazione pecuniaria per un ritardo all’arrivo di almeno tre ore debba aver rispettato l’obbligo di presentarsi all’accettazione, oppure se il ritardo prolungato vada trattato, sotto questo profilo, come una cancellazione.

Fatti e procedimento principale

Un passeggero aveva prenotato un volo da Düsseldorf a Palma di Maiorca operato da Laudamotion GmbH. Informato di un ritardo che gli avrebbe fatto perdere un appuntamento di lavoro, aveva deciso di non recarsi all’imbarco; il volo è poi giunto a destinazione con 3 ore e 32 minuti di ritardo. Il passeggero ha ceduto i propri diritti a flightright GmbH, che ha chiesto la compensazione forfettaria di 250 euro. Dopo un primo rigetto, il giudice d’appello ha accolto la domanda ritenendo che, in caso di ritardo prolungato, il passeggero possa essere dispensato dal presentarsi in aeroporto. Laudamotion ha proposto ricorso per cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004, che subordina l’applicazione del regolamento alla presenza di una prenotazione confermata e alla presentazione in tempo utile all’accettazione;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, relativo alla cancellazione del volo;
  • l’articolo 6, relativo al ritardo alla partenza;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulla compensazione pecuniaria;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, sul risarcimento supplementare.

Ragionamento della Corte

La Corte precisa anzitutto che, poiché la domanda riguarda la compensazione per il ritardo all’arrivo, la controversia deve essere esaminata alla luce degli articoli 3, 5 e 7 del regolamento, e non dell’articolo 6, che concerne il ritardo alla partenza.

Sottolinea poi che le condizioni di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono cumulative: occorre una prenotazione confermata e la presentazione in tempo utile all’accettazione, salvo il caso di cancellazione del volo. La presenza del passeggero non può essere presunta solo perché esiste una prenotazione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui i passeggeri di voli ritardati di almeno tre ore all’arrivo e quelli di voli cancellati possono essere equiparati solo ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria, in ragione della perdita di tempo irreversibile subita. Tuttavia, questa equiparazione non si estende all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), perché cancellazione e ritardo restano categorie distinte: nella cancellazione il volo non viene effettuato, mentre nel ritardo prolungato il volo è comunque previsto ed eseguito, sicché le operazioni di accettazione devono svolgersi normalmente.

La Corte osserva inoltre che un passeggero che non si sia recato in aeroporto per aver anticipato il ritardo non ha, con tutta probabilità, subito la perdita di tempo che fonda la compensazione standardizzata ex articolo 7. Il mancato appuntamento di lavoro invocato nel procedimento principale costituisce invece un danno individuale, non risarcibile tramite la compensazione forfettaria, ma eventualmente tramite il risarcimento supplementare dell’articolo 12, se previsto dal diritto nazionale o internazionale.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, per ottenere la compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di almeno tre ore all’arrivo, il passeggero deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all’aeroporto presso un rappresentante del vettore operativo. La seconda questione non richiede risposta, perché irrilevante alla luce della soluzione data alla prima.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti dei passeggericompensazione pecuniariacancellazione e ritardo del volorisarcimento supplementare

Testo integrale

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